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Lo Statuto
NOMINA SCRUTATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Bagheria

 

Statuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Approvato con deliberazione consiliare n.58 del 17.5.2004

 

 

 

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Titolo I - Principi generali di autonomia

Capo I - Principi istituzionali..............................................................................................................

Art. 1. L’autonomia della Comunità................................................................................................ 5

Art. 2. L’autonomia e l’adeguamento dell’ordinamento comunale............................................ 5

Art. 3.Gli indirizzi generali dello statuto per l’organizzazione del Comune.............................. 6

Capo II - L’autonomia statutaria e normativa...................................................................................

Art. 4. Lo statuto comunale, la legislazione della Regione Siciliana ed il …

..................   Testo Unico................................................................................................................... 6

Art. 5. I regolamenti comunali.......................................................................................................... 7

Art. 6. Regolamenti comunali Sanzioni pecuniarie e amministrative.......................................... 7

Art. 7. Ruolo e competenze generali............................................................................................... 7

Art. 8. Esercizio delle funzioni......................................................................................................... 8

Art. 9. Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico........................................ 9

Art. 10. Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi........................................ 9

Art. 11. Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini............................................................ 9

Art. 12. Attuazione del principio di sussidiarietà....................................................................... 10

Art. 13. La semplificazione amministrativa e documentale........................................................ 10

Art. 14. Circoscrizione territoriale ed interventi comunali......................................................... 11

Art. 15. Stemma e gonfalone.......................................................................................................... 11

Art. 16. Albo Pretorio ed informazione......................................................................................... 11

Titolo II - Gli istituti di partecipazione popolare         

Capo I - Organi ed istituti....................................................................................................................

Sezione 1. Principi generali..............................................................................................................

Art. 17. Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza.......................................................... 12

Art. 18. Associazioni ed organismi di partecipazione Riconoscimento e rapporti con il Comune             12

Art. 19. Istanze, petizioni e proposte di cittadini........................................................................ 12

Art. 20. Consultazioni della popolazione..................................................................................... 13

Art. 21. Partecipazione al procedimento amministrativo............................................................ 15

Sezione 2. I Referendum Comunali.................................................................................................

Art. 22. I referendum....................................................................................................................... 15

Art. 23. Modalità procedimentali del Referendum...................................................................... 16

Art. 24. Effetti dei referendum........................................................................................................ 17

Art. 25. Consultazioni popolari...................................................................................................... 17

Sezione 3. I diritti di accesso e di informazione dei cittadini.......................................................

Art. 26. Diritto di accesso e di informazione................................................................................ 17

Sezione 4. Il difensore civico comunale.........................................................................................

Art. 27. Il difensore civico.............................................................................................................. 19

Art. 28. Requisiti del difensore civico.......................................................................................... 20

Art. 29. Elezione e durata in carica................................................................................................ 20

Art. 30. Facoltà e prerogative........................................................................................................ 20

Art. 31. Sede e dotazione................................................................................................................ 21

 

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Capo II - Forme associative e di cooperazione..................................................................................

Art. 32. Esercizio associato di funzioni e servizi......................................................................... 21

Art. 33. Convenzioni associative intercomunali......................................................................... 22

Art. 34. Consorzi ordinari............................................................................................................... 22

Art. 35. Unioni di Comuni............................................................................................................... 23

Art. 36. Circoscrizioni e decentramento....................................................................................... 23

Art. 37. Risorse ed uffici circoscrizionali...................................................................................... 25

Art. 38. Funzioni del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale............................................ 25

Capo III - Organi di governo................................................................................................................

Sezione 1. Disposizioni generali......................................................................................................

Art. 39. Organi di governo del Comune....................................................................................... 26

Art. 40. Condizione giuridica degli amministratori nell’esercizio delle funzioni..................... 26

Sezione 2. Il Consiglio ed i suoi Organi.........................................................................................

Art. 41. Presidente del consiglio................................................................................................... 27

Art. 42. Vice presidente del consiglio........................................................................................... 27

Art. 43. Consiglieri........................................................................................................................... 27

Art. 44. Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni...................................................... 28

Art. 45. Commissioni consiliari...................................................................................................... 29

Art. 46. Commissioni speciali......................................................................................................... 29

Art.47 Trasparenza della situazione economica degli amministratori…...29

Art. 48. Pubblicità delle spese elettorali....................................................................................... 30

Art. 49. Gruppi consiliari................................................................................................................. 30

Art. 50. Votazioni dei Consiglieri comunali.................................................................................. 31

Art. 51. Il regolamento e l’autonomia funzionale ed organizzativa.......................................... 31

Art. 52.Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari…..32

Art. 53. Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia Istituzione................... 32

Art. 54. Convocazione del Consiglio comunale.......................................................................... 32

Art. 55. Adempimenti prima seduta.............................................................................................. 32

Art. 56. Funzioni e competenze..................................................................................................... 33

Art. 57. Indirizzo politico-amministrativo..................................................................................... 33

Art. 58. Partecipazione delle minoranze........................................................................................ 33

Sezione 3. La Giunta..........................................................................................................................

Art. 59. Nomina della Giunta ......................................................................................................... 34

Art. 60. Assessori comunali - Divieti............................................................................................ 34

Art. 61. Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca........................................ 34

Art. 62. Giunta comunale - Convocazione e presidenza............................................................ 34

Art. 63. Giunta comunale - Competenze....................................................................................... 35

Sezione 4. Il Sindaco.........................................................................................................................

Art. 64. Ruolo e funzioni generali.................................................................................................. 35

Art. 65. Tipologia dei provvedimenti del Sindaco...................................................................... 36

Art. 66. Relazione del Sindaco al Consiglio................................................................................. 37

Art. 67. Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale................................ 37

Art. 68. Mozione di sfiducia                                                                                                         37

Art. 69. Effetti della cessazione della carica di Sindaco............................................................. 38

Art. 70. Esercizio della rappresentanza legale............................................................................. 38

 

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Art. 71. Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi

.................. Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali............................................. 38

Titolo III - L’autonomia organizzativa - rganizzazione dei servizI

Capo I - Criteri generali di organizzazione del comune – Ordinamento e gestione del personale

Sezione 1. Organizzazione comunale - Principi

Art. 72. Piano generale dell’organizzazione del Comune........................................................... 39

Sezione 2. Il personale dell’ente

Art. 73. Organizzazione degli uffici e dei servizi.......................................................................... 40

Art. 74. Controlli interni.................................................................................................................. 41

Sezione 3. Segretario comunale e Direttore Generale

Art. 75. Segretario............................................................................................................................ 42

Art. 76. Vice Segretario Comunale................................................................................................ 43

Art. 77. Direttore Generale.............................................................................................................. 43

Sezione 4. Attribuzioni e funzioni

Art. 78. Dirigenti.............................................................................................................................. 43

Capo II - L’organizzazione dei servizi

Art. 79. Principi e forme di gestione dei servizi........................................................................... 45

Art. 80. Servizi in economia............................................................................................................ 46

Art. 81. Servizi in concessione...................................................................................................... 46

Art. 82. Aziende Speciali................................................................................................................ 47

Art. 83. Istituzioni............................................................................................................................ 47

Art. 84. Società di capitali............................................................................................................... 48

Art. 85. Contratto di sponsorizzazioni, accordi di

.................. collaborazioni e convenzioni...................................................................................... 48

Art. 86. Organizzazione sovracomunale....................................................................................... 49

Art. 87. Principio di cooperazione................................................................................................. 49

Art. 88. Convenzione...................................................................................................................... 49

Art. 89. Accordi di programma...................................................................................................... 49

Art. 90. Consorzi.............................................................................................................................. 49

Art. 91. Verifica................................................................................................................................ 50

Titolo IV - L’autonomia finanziaria e impositiva

Art. 92. Autonomia finanziaria....................................................................................................... 50

Art. 93. Autonomia impositiva...................................................................................................... 50

Art. 94. Statuto dei diritti del contribuente.................................................................................. 51

Art. 95. La contabilità comunale.................................................................................................... 51

Art. 96. Revisione economico-finanziaria.................................................................................... 52

Art. 97. Norma finale....................................................................................................................... 52

 

 

 

 

 

 

 

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Titolo I - Principi Generali di Autonomia

 

Capo I - Principi Istituzionali

 

Art.1

L’Autonomia della Comunità

 

1. La Comunità che costituisce il Comune di Bagheria è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dalla legislazione della Regione Siciliana, dal Testo Unico degli ordinamenti degli enti locali e dal presente Statuto.

2. Le istituzioni rappresentative e gli istituti di partecipazione diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli interessi della Comunità bagherese che ne indirizza l’esercizio delle funzioni, a lo scopo di renderle coerenti con i valori dell’uguaglianza, senza distinzione di sesso, religione o condizione sociale, della libertà, della solidarietà, della partecipazione popolare, dell’autonomia personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale.

3. L’ordinamento e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.

5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dalla legislazione della Regione Siciliana, dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l’azione di governo e l’attività di gestione del Comune.

6. Ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell’autonomia locale, ratificata dall’Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l’ordinamento del Comune e l’azione degli organi preposti ad attuarlo.

 

Art.2

L’autonomia e l’adeguamento dell’Ordinamento Comunale

 

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente Statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi della legislazione della Regione Siciliana, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell’amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59 nei limiti del recepimento nella legislazione regionale, e dalle leggi generali emanate per l’attuazione delle riforme.

3. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente Statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, all’adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all’ente, dei quali lo stesso non è dotato.

4. La Giunta, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all’adeguamento ai principi generali, a quelli dalla legislazione della Regione Siciliana, e del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente Statuto del regolamento che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

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5. L’esercizio dell’autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l’obbligo per il Consiglio di adeguare lo Statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall’esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

 

Art.3

Gli indirizzi generali dello Statuto per l’organizzazione del Comune

 

1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce l’attuazione dell’autonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l’esercizio delle funzioni attribuite all’ente dall’ordinamento.

2. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

 

Capo II - L’autonomia statutaria e normativa

 

Art.4

Lo Statuto comunale, la legislazione della Regione Siciliana ed il Testo Unico

 

1. Il presente Statuto stabilisce, nell’ambito dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente e dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all’art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune, l’attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant’altro previsto dal Testo Unico.

2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l’azione amministrativa, i procedimenti, l’adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

3. La revisione statutaria può essere promossa da almeno:

a)       10% dei cittadini scritti nelle liste elettorali;

b)       un quarto dei consiglieri comunali assegnati mediane il deposito presso il Segretario generale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa.

4. La proposta non può essere messa in discussione prima di due mesi e non oltre tre dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il Sindaco cura che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto della proposta ed ai risultati della deliberazione consiliare.

5. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.

6. L’approvazione della proposta di revisione statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per l’approvazione dello Statuto.

 

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Art.5

I Regolamenti Comunali

 

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, anche regionale e dallo Statuto, esercita l’autonomia normativa con l’adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza. I regolamenti disciplinano in particolare l’organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell’economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l’esercizio dell’autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l’attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta l’ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

4. Il Consiglio comunale provvede ad adegare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l’autonomia impositiva.

 

Art.6

Regolamenti Comunali Sanzioni Pecuniarie e Amministrative

 

1. L’esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

3. Per la prima applicazione delle presenti norme e prima della revisione o adozione dei nuovi regolamenti, il Consiglio comunale approva, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, nell’ambito dei poteri di cui all’art. 42, comma 2, lettera a) del Testo Unico n. 267/2000, con provvedimento deliberativo, per le violazioni alle norme di ciascun regolamento, tipologia di ordinanze e di atti precettivi, la misura massima della sanzione applicabile, nei limiti di cui alle disposizioni richiamate nel primo comma.

4. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

 

Art.7

Ruolo e Competenze Generali

 

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell’impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l’autonomia.

2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla Comunità, dell’assetto, protezione ed ordinato uso del territorio e dello sviluppo economico.

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3. Dalle competenze comunali di cui ai precedenti commi sono escluse le funzioni che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alle regioni e ad altri soggetti.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

 

Art.8

Esercizio delle funzioni

 

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l’azione amministrativa e l’attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, la prevenzione come stile operativo di ogni intervento; la pace e la non violenza come valore guida, per il conseguimento dei seguenti fini:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l’elevazione delle condizioni personali e sociali;

b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza, favorendo e sostenendo anche le associazioni professionali e del volontariato;

c) concorrere a garantire, nell’ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;

d) sostegno, nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione;

e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

f ) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;

g) promozione dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l’educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione;

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà;

h) tutela dei bambini, secondo la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata dall’ONU il 20 novembre 1989 ratificata nel luglio 1991 dal Parlamento Italiano.

E’ istituito un osservatorio municipale sulla dispersione scolastica che si occupi anche di altre tematiche attinenti il disagio minorile conseguente all’abbandono della scuola (lavoro nero, abusi, sfruttamento da parte della criminalità)”.

2. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

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4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

 

Art.9

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

 

1. Il Comune considera valori fondamentali l’ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell’ambito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare l’edificabilità nelle zone collinari, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d’insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini. Il confronto con le forze sindacali ed imprenditoriali è riconosciuto dal Comune come momento necessario nella formulazione della programmazione economica e sociale comunale ed in tutte le attività ed iniziative in cui è ravvisata l’esigenza della tutela e difesa del lavoratore e che comunque riguardino il lavoro, l’occupazione a qualsiasi livello sia pubblico che privato.

4. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n.135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.

 

Art.10

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi

 

1. Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, precisandone limiti, durata, forme e periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art.11

Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

 

1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l’immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dei servizi.

 

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Art.12

Attuazione del principio di sussidiarietà

 

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l’organizzazione comunale.

2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi di competenza comunale, nelle forme stabilite da un apposito regolamento.

 

Art.13

La semplificazione amministrativa e documentale

 

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell’attività degli organi di governo e dell’organizzazione di gestione consentita, nell’ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l’eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

3. In apposite riunioni indette e coordinate dal Direttore generale i Dirigenti ed i Responsabili dell’organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini per completare l’informatizzazione delle procedure e per l’attivazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n. 445/2000.

4. Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l’effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d’atto dell’organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall’invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

5. Il Dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.

6. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all’art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. La semplificazione dell’azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell’organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

8. II regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

 

 

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9. Lo studio del programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo coordinato, con i comuni con termini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l’utilità di realizzare una rete che consenta l’esercizio associato di funzioni e servizi per la popolazione dell’intera area intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli comunali e stipulata ai sensi dell’art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione all’accordo, compresa l’eventuale costituzione, temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi da effettuare.

 

Art.14

Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

 

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Bagheria ha una estensione di kmq. 29,68 e comprende la frazione marinara di Aspra.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente, anche attraverso la stipula di convenzioni con altri comuni ed Enti.

3. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto, in casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale, senza preventiva autorizzazione consiliare, su decisione del presidente, previa consultazione dei capigruppo.

 

Art.15

Stemma e gonfalone

 

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

2. L’uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

3. Il Comune ha un proprio sigillo recante il proprio stemma.

 

Art.16

Albo Pretorio ed informazione

 

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel municipio e nelle sedi circoscrizionali sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

 

Titolo II – Gli istituti di partecipazione  popolare

 

Capo I – Organi ed istituti

Sezione 1. Principi generali

 

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Art.17

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

 

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità nella quale sono compresi:

a)     i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;

c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell’anagrafe da almeno tre anni;

d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

 

Art.18

Associazioni ed organismi di partecipazione - Riconoscimento e rapporti con il Comune

 

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.

2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio e d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l’istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all’amministrazione del Comune, anche su base di quartiere o di frazione, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell’ambito comunale.

3. Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello statuto sono determinate le modalità per l’iscrizione delle Associazioni di partecipazione popolare, senza spese, e con procedure effettuate d’ufficio, nell’apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle Associazioni stesse con l’ente.

 4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso il settore amministrativo comunale, assicurano alle associazioni di partecipazione tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi. L’attività di comunicazione e di valutazione delle proposte viene effettuata d’intesa fra la Presidenza del Consiglio e la Giunta.

5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta indicono, d’intesa, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l’intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.

6. Il Consiglio comunale e la Giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale effettuano la riunione dei rappresentanti delle Associazioni iscritte nel registro di cui al terzo comma, per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell’amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.

 

Art.19

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

 

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall’assessore competente per materia, insieme  con il dirigente  responsabile

 

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del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento. Analoga informazione deve essere trasmessa all’Ufficio di Presidenza e ai Gruppi Consiliari.

2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta l’Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

3. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale

organo, sono trasmesse immediatamente all’Ufficio di Presidenza che ne informa il Sindaco ed i Gruppi Consiliari e le sottopone, a seconda del loro oggetto, all’Assemblea od alla Commissione competente. Il Presidente del Consiglio, quando l’istanza è di competenza dell’Assemblea, deve sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente il quale precisa, nella stessa, l’organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al Sindaco ed ai Gruppi Consiliari.

4. Le proposte presentate da almeno 200 cittadini sono inoltrate dal Sindaco al Consiglio comunale, che dovrà iscriverle all’ordine del giorno entro un mese dalla presentazione e farne oggetto di discussione e deliberazione di accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, o di risposta, a seconda dei casi, entro e non oltre due mesi dalla presentazione.

5. Gli organi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell’attività amministrativa. La risposta all’interrogazione va data per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione.

 

Art.20

Consultazioni della popolazione

 

1.Il Comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popolare all’azione del Comune, prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:

a)       consulte;

b)       conferenze di settore;

c)       consigli comunali aperti;

d)       referendum consultivi;

e)       incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;

f)        realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini.

2. Gli incontri di cui alla precedente lettera e) possono essere promossi dal Sindaco, anche dietro sollecitazione del Consiglio e della Giunta, in occasione di adozione di atti amministrativi a contenuto generale al fine di acquisire utili suggerimenti e pareri.

3. In luogo degli incontri di cui sopra però la consultazione può avvenire attraverso l’invio di materiale documentario con richiesta di suggerimenti e pareri.

4. Ai fini dei precedenti commi 2° e 3° sono consultabili coloro che hanno facoltà di partecipare al relativo procedimento amministrativo, gli organi di decentramento comunale, i rappresentanti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni religiose, sociali, delle associazioni culturali e professionali e delle libere formazioni democratiche e civili presenti nel territorio comunale.

5. Il ricorso alle ricerche ed alle indagini di cui alla lettera f) del comma 1° del presente articolo può avere luogo quando si devono acquisire dati ed elementi statistici, economici, tecnico scientifici e sociologici. In tal caso l’incarico è affidato a mezzo convenzione ad Enti Pubblici o ditte private altamente specializzate e di indiscussa e riconosciuta esperienza nel settore specifico.

 

 

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6. Nell’esercizio delle attribuzioni relative alla disciplina degli orari di cui all’art.36, 3 comma, della legge 142/90, il Sindaco promuove apposite conferenze di servizio con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, con i rappresentanti delle associazioni dei commercianti e consulta le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti pubblici e degli esercizi commerciali e le associazioni che hanno per finalità la tutela degli interessi del consumatore e degli utenti.

7. Il Comune, con apposito atto del Consiglio, istituisce Consulte di settore.

8. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono determinate dal Consiglio stesso.

9. Alle Consulte di Settore sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza le seguenti funzioni:

a)       rilascio di pareri consultivi richiesti da organi dell’Amministrazione comunali;

b)       l’emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte relativamente alle attività, ai servizi e agli atti del Comune; i rilievi, le raccomandazioni e le proposte sono attivati per iniziativa autonoma delle consulte;

10. Le Consulte possono accedere agli atti dell’Amministrazione comunale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

11. Sono previste le seguenti consulte:

a)       consulta dell’economia, del consumo e dell’utenza;

b)       consulta femminile e delle pari opportunità;

c)       consulta per l’ambiente e la tutela del patrimonio artistico-monumentale;

d)       consulta del tempo libero( sport, turismo e spettacolo);

e)       consulta sanità e della solidarietà sociale;

f)        consulta della cultura e della pubblica istruzione;

g)       consulta giovanile;

h)       consulta sui minori, con le seguenti finalità:

A.      Realizzare e promuovere sui problemi dei minori attività di studio, di ricerca e di indagine, elaborare, promuovere progetti, attuare verifiche, valutazioni;

B.       Favorire il collegamento fra i vari interessati ai fini dell’impostazione e del perseguimento di una politica unitaria per i minori;

C.       Predisporre una relazione annuale sull’azione amministrativa sviluppatasi nel perido sul territorio regionale per quanto attiene ai problemi dei minori anche al fine di permettere alla Giunta la formulazione di direttive agli organi interessati.

i)         consulta sugli anziani;

j)         consulta sugli immigrati.

12. Il Consiglio comunale, ove ne ravvisasse la necessità, potrà prendere in esame l’istituzione di nuove consulte. Ciò non costituirà modifica al presente Statuto”.

13. In presenza di particolari ragioni sociali o politiche il Sindaco, il Presidente dell’Assemblea del Consiglio comunale, la Conferenza dei capi gruppo, la giunta, un terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 1000 possono chiedere la convocazione del Consiglio comunale aperto.

Il Consiglio comunale viene convocato dal Presidente dell’Assemblea del Consiglio comunale tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.

Della convocazione del Consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicati sugli organi di informazione ed inviti personali, secondo le modalità stabilite dal sindaco di concerto con la conferenza dei capi gruppo.

Il Consiglio comunale aperto è presieduto dal Presidente dell’assemblea del Consiglio comunale che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del Consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento.

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Del Consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si trarrà un ordine del giorno, che il Consiglio comunale potrà poi recepire.

Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello reso pubblico.

 

Art.21

Partecipazione al procedimento amministrativo

 

1. L’attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l’attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 come recepita con l.r. 10 del 1991 e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l’intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell’interessato, senza spese, copie. od estratti informali di documenti.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall’interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell’emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell’interessato.

5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, entro dall’entrata in vigore del presente articolo, all’organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

 

Sezione 2. I Referendum Comunali

 

Art.22

I Referendum

 

1. Nell’ambito del Comune il referendum consultivo, disciplinato dall’apposito regolamento, è l’istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altro argomento attinente l’amministrazione del Comune.

2. Possono essere indetti referendum propositivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, secondo le modalità dell’apposito regolamento.

3. I referendum propositivi sono intesi a proporre l’inserimento nell’ordinamento comunale di atti amministrativi generali, non comportanti spese. I referendum abrogativi, sono intesi a deliberare l’abrogazione totale o parziale di atti amministrativi a contenuto generale.

4. Hanno diritto al voto, nelle consultazioni referendarie, tutti i cittadini del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età ed iscritti nelle liste elettorali.

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5. Non possono essere indetti referendum, consultivi, propositivi o abrogativi aventi ad oggetto:

i provvedimenti riguardanti tributi locali e tariffe;

il bilancio e conto consuntivo;

i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;

i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;

i provvedimenti relativi al personale;

i provvedimenti dal quale siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;

i provvedimenti sanzionatori;

i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

i provvedimenti riguardanti l’affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili;

i provvedimenti riguardanti la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche;

i provvedimenti che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio;

gli statuti delle aziende speciali;

gli atti concernenti a salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;

le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani e programmi;

gli statuti e i regolamenti comunali nelle parti in cui dispongano su argomenti definiti alle lettere precedenti.

 

Art.23

Modalità procedimentali del Referendum

 

1. I referendum sono indetti dal Sindaco per la data fissata dal Consiglio Comunale.

2. I soggetti promotori del referendum possono essere:

un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;

la maggioranza assoluta del Consiglio Comunale;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce nell’apposito regolamento:

1.        i requisiti di ammissibilità ed i tempi;

2.        le condizioni di accoglimento;

3.        le modalità organizzative delle consultazioni.

4. Le consultazioni referendarie devono riguardare materia di esclusiva competenza locale, si possono svolgere una volta l’anno, e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.

5. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta sospendono l’attività deliberativa sull’oggetto dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolari necessità ed urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato.

6. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed intelligibili.

7. L’ammissibilità dei referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è sottoposta alla valutazione di una commissione, composta dal Segretario comunale, dal Difensore Civico e da un magistrato a riposo, cui spetta la Presidenza, scelto in base a criteri stabiliti dal regolamento e nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

8. Non si procede al referendum quando l’atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell’ipotesi di annullamento o di revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, la commissione di valutazione decide sull’ammissibilità dei quesiti referendari.

 

 

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Art.24

Effetti dei referendum

 

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta  la maggioranza favorevole dei voti validamente  espressi,

senza computare le schede bianche e nulle.

2. Gli organi comunali competenti si adeguano entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei termini previsti dall’apposito regolamento.

 

Art.25

Consultazioni popolari

 

1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a zone specifiche della città,

consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campioni, in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

2. Sulle risultanze di tali consultazioni indette dal Sindaco su proposta della Giunta o del Consiglio, il Sindaco promuove un dibattito in Consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito.

 

Sezione 3. I diritti di accesso e di informazione dei cittadini

 

Art.26

Diritto di accesso e di informazione

 

1.        Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

2.        Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.

3.        Il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

4.        Il comune assicura alle Associazioni locali, comprese le Associazioni sindacali ed imprenditoriali, l’informazione sugli atti e sulle attività del comune medesimo e degli Enti e Organismi da esso promossi o di cui fa parte attraverso l’invio di apposite pubblicazioni e del bollettino comunale;

5.        Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei singoli e delle loro formazioni sociali all’azione Amministrativa, il comune istituisce il Bollettino del comune di Bagheria con cadenza trimestrale. Nel Bollettino vengono tra l’altro pubblicati:

a.        i bandi di concorso per l’assunzione del personale, con l’indicazione della data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, dei documenti, dei titoli e degli adempimenti richiesti, dell’ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni, del calendario degli esami e di ogni altra notizia sui concorsi, nonché, ad espletamento avvenuto, le relative graduatorie e la nomina dei vincitori;

b.       l’elenco dei beneficiari collettivi (Enti o Associazioni o Fondazioni) di contributi ed altre elargizioni del Comune, con l’indicazione della somma erogata e della sua destinazione;

 

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c.        l’elenco degli incarichi pubblici ricoperti dai consiglieri comunali e da amministratori del comune, presso Aziende municipalizzate od altri Enti dipendenti dal comune, con l’indicazione della natura dell’incarico, della sua durata e del relativo compenso;

d.       l’elenco degli incarichi e delle funzioni ricoperte negli uffici comunali, nelle Aziende Municipalizzate e in Enti dipendenti dal Comune, da personale dipendente con i relativi compensi;

 

e.        l’elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo all’Amministrazione, con l’indicazione della natura e della durata dell’incarico e del relativo compenso;

f.         l’elenco degli appalti di beni e servizi e dei contratti stipulati, in proprio o come Ente appaltante, dal comune, da Aziende Municipalizzate o da Enti dipendenti dal Comune, con l’indicazione della data, dell’oggetto e del valore del negozio. L’elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi con riferimento alle procedure di assegnazione dei lavori, agli stati di avanzamento, alle eventuali richieste di perizie suppletive e di revisione prezzi, con l’indicazione della scadenza prevista per l’ultimazione dei lavori e del costo finale a carico dell’Amministrazione;

g.       l’elenco semestrale dei mandati di pagamento effettuati dall’Amministrazione comunale, dalle Aziende Municipalizzate o da altri Enti dipendenti dal Comune, a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quelli relativi a retribuzioni del personale ordinario e straordinario, con l’indicazione della data, del beneficiario, dell’importo e delle casuali;

h.       l’elenco degli assegnatari degli alloggi comunali e di beneficiari o destinatari di altri immobili comunque messi a disposizione dal Comune;

i.         copia dello stato patrimoniale desunto dal bilancio consuntivo con l’indicazione delle variazioni intervenute, nonché l’estratto del bilancio di previsione dell’anno in corso, adottato dal Comune, dalle Aziende Municipalizzate e da altri Enti dipendenti dal Comune;

l)         l’elenco degli appalti e di altri negozi che riguardano lavori incorso o da effettuare nella città, conferiti da Ministeri, dall’Agenzia per il Mezzogiorno, o da altri Enti Pubblici con tutte le indicazioni previste dalla precedente lettera f);

m)      notizie attinenti l’attività dei consigli di quartiere;

n)       gli oggetti delle delibere adottate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dai Consigli di Quartiere, dalle Aziende Municipalizzate, da Enti dipendenti dal Comune, le ordinanze, le licenze, le concessioni, i provvedimenti del Sindaco e degli Assessori aventi tali facoltà;

o)       l’attività ispettiva.

 

Il Bollettino del Comune di Bagheria è distribuito gratuitamente ai Consiglieri comunali, ai Consiglieri di quartiere e alle Consulte di Settore, agli Organi d’informazione. Alle Associazioni, Società, Organizzazioni nonché ai singoli cittadini che ne facciano richiesta; il Bollettino viene venduto o inviato in abbonamento al prezzo di copertina che verrà stabilito ogni anno dall’Amministrazione sulla base dei costi complessivi preventivati, previo parere della Commissione di cui al successivo punto 4

6.        A fine di ogni anno, l’Amministrazione comunale pubblica con apposita integrazione del Bollettino del Comune:

a)    la pianta organica nominativa del personale dipendente, diviso per ripartizione, uffici o servizi, con l’indicazione delle qualifiche, del servizio effettivamente espletato, nonché dei posti vacanti;

b)    l’inventario di tutti i beni immobili appartenenti al Comune, alle Aziende Municipalizzate o ad altri Enti dipendenti dal Comune, anche se ubicati fuori dalla città, nonché dei beni comunali destinati ad usi civici, al pubblico godimento dei cittadini con l’indicazione della loro effettiva destinazione;

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c)    le locazioni, i contratti di affitto attivi e passivi e le cessioni a qualsiasi titolo di beni comunali, con l’indicazione del contraente o l’ubicazione dell’immobile, della relativa destinazione e stato di conservazione.

7)       E’ costituita un’ apposita Commissione di vigilanza sulla corretta informazione del Bollettino composta dai Capi Gruppo Consiliari o loro delegati. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il consigliere più anziano d’età. Funge da segretario un funzionario comunale appositamente delegato.

Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza d’importo pari a quello di sedute di Consiglio.

8)       Il Direttore del Bollettino è il Sindaco. Il Comitato di Redazione è costituito:

a)   dal Segretario Generale del Comune;

b)   dai Capi Settori;

c)   da un Consigliere comunale in rappresentanza di ogni gruppo consiliare;

d)   ai componenti del Comitato di Redazione è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello delle sedute di Consiglio.

9.        Per l’attuazione del presente Bollettino, l’Amministrazione comunale entro un anno dalla data di approvazione dello Statuto Comunale, nell’ambito dell’attuale dotazione organica del Comune, istituirà l’ufficio di Redazione del Bollettino dotandolo del personale e delle strutture necessarie.

10.     E’ fatto obbligo ai responsabili delle ripartizioni e ai Segretari di Consigli di Quartiere di trasmettere con periodicità quindicinale tutte le notizie ed i documenti oggetto del Bollettino.

11.     L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità all’art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e render note le modalità per esercitarli. L’Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.

 

Sezione 4. Il difensore civico comunale

Art.27

Il difensore civico

 

1.        A garanzia dell’imparzialità e del buono andamento dell’Amministrazione è istituito l’ufficio del difensore civico.

2.        Il difensore civico è organo individuale. Per il difensore civico è prevista un’indennità di funzione.

3.        A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse il difensore civico interviene presso l’Amministrazione comunale e le aziende, società, enti da questa dipendenti o controllati, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia il regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa assicurando l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

4.        Il Difensore civico esercita anche le funzioni di Garante del contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede ad assicurare all’Ufficio del Difensore civico le professionalità necessarie.

5.        Con apposito regolamento saranno previste ulteriori disposizioni relative all’indennità di funzione, alle funzioni, organizzazione e poteri del Difensore Civico.

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Art.28

Requisiti del difensore civico

 

1. Può essere nominato difensore civico qualsiasi cittadino che abbia competenza giuridico-amministrativa, che sia iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bagheria ad eccezione:

a) dei membri dei parlamenti europeo e nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni staccate;

b) dei candidati al consiglio comunale di Bagheria e al consiglio della Provincia Regionale di Palermo nelle ultime elezioni;

c) dei dipendenti del Comune, delle istituzioni, aziende, società, enti, controllati dal Comune o da esso finanziati;

d) dei componenti gli organi direttivi o assembleari dei consorzi, ivi compresi quelli obbligatori e le U.S.L., delle aziende, istituzioni, società o enti controllati dal Comune e da questi finanziati o convenzionati;

e) di coloro che abbiano ricoperto la carica di Sindaco o assessore del Comune di Bagheria nei precedenti cinque anni.

 

Art.29

Elezione e durata in carica

 

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale entro sei mesi dal suo insediamento con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La medesima maggioranza occorrente per la nomina è necessaria anche per la revoca del difensore civico.

2. Il difensore civico è scelto dall’elenco dei soggetti aventi i requisiti prescritti, formulato dalla I Commissione Consiliare, a seguito di presentazione diretta delle candidature individuali, in base ad un apposito avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio del Comune e da affiggersi nelle vie e piazze della città e della circoscrizione di Aspra.

3. Il difensore civico resta in carica per l’intera consiliatura.

4. Il difensore civico, inoltre, cessa dalla carica in caso di:

a) dimissioni;

b) sopravvenuta incompatibilità;

c) revoca.

Il Difensore civico può essere revocato dall’incarico prima della scadenza di cui al primo comma con deliberazione adottata dal Consiglio su richiesta motivata presentata da almeno due quinti dei Consiglieri. La richiesta è inviata al Presidente del Consiglio che ne trasmette copia all’interessato invitandolo a presentare entro dieci giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio comunale, entro i venti giorni successivi, esaminata la richiesta e le deduzioni dell’interessato, adotta le proprie decisioni con votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina.

5. Alla scadenza del mandato dell’attuale Difensore Civico, il suo successore durerà in carica fino alla fine della consiliatura in corso.

6. La carica di difensore Civico potrà essere esercitata consecutivamente solo per due volte.

 

Art.30

Facoltà e prerogative

 

1. Il difensore civico può:

a) chiedere l’esibizione di tutti gli atti o i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento ed interpellare direttamente i funzionari dirigenti e gli amministratori, che sono tenuti a rispondere. Al difensore civico non potrà essere opposto il segreto d’ufficio, al quale egli stesso è tenuto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

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b) invitare al riesame od alla modificazione degli atti emanati quando riscontri vizi ed irregolarità.

2. Il difensore civico:

a) segnala i propri interventi e l’inottemperanza alle proprie richieste, al sindaco e alle conferenze dei capi gruppo;

b) presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione resa pubblica e disponibile sulle proprie attività;

c) può chiedere, ove lo ritenga opportuno, di essere ascoltato dal Consiglio comunale;

d) propone, ove lo ritenga opportuno, interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l’esercizio dei diritti previsti dalle leggi di tutela dei diritti del cittadino sia statali che regionali.

3. L’intervento del difensore civico può essere richiesto senza vincoli di forma da cittadini singoli o associati. Egli svolge le proprie funzioni almeno tre giorni la settimana:

a)       ricevendo i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell’ufficio messo a sua disposizione dall’Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il Presidente del Consiglio comunale e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d’informazione;

b)       ricevendo direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;

c)       effettuando accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;

d)       trasmettendo ai dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore civico, anche se non accogl