NOMINA SCRUTATORI
Comune di Bagheria
Statuto
Approvato con deliberazione consiliare n.58 del
17.5.2004
1
Titolo
I - Principi generali di autonomia
Capo I - Principi
istituzionali..............................................................................................................
Art. 1. L’autonomia della
Comunità................................................................................................
5
Art. 2. L’autonomia e l’adeguamento
dell’ordinamento
comunale............................................ 5
Art. 3.Gli indirizzi generali dello statuto per
l’organizzazione del Comune.............................. 6
Capo II - L’autonomia statutaria e
normativa...................................................................................
Art. 4. Lo statuto comunale, la legislazione della
Regione Siciliana ed il …
.................. Testo
Unico...................................................................................................................
6
Art. 5. I regolamenti
comunali..........................................................................................................
7
Art. 6. Regolamenti comunali Sanzioni pecuniarie e
amministrative.......................................... 7
Art. 7. Ruolo e competenze
generali...............................................................................................
7
Art. 8. Esercizio delle
funzioni.........................................................................................................
8
Art. 9. Tutela del territorio e promozione dello
sviluppo economico........................................ 9
Art. 10. Esercizio convenzionato intercomunale di
funzioni e servizi........................................ 9
Art. 11. Esercizio delle funzioni e rapporti con i
cittadini............................................................
9
Art. 12. Attuazione del principio di
sussidiarietà.......................................................................
10
Art. 13. La semplificazione amministrativa e
documentale........................................................
10
Art. 14. Circoscrizione territoriale ed interventi
comunali......................................................... 11
Art. 15. Stemma e
gonfalone..........................................................................................................
11
Art. 16. Albo Pretorio ed
informazione.........................................................................................
11
Titolo II - Gli istituti di partecipazione
popolare
Capo I - Organi ed
istituti....................................................................................................................
Sezione 1. Principi
generali..............................................................................................................
Art. 17. Partecipazione popolare e diritto di
cittadinanza..........................................................
12
Art. 18. Associazioni ed organismi di partecipazione
Riconoscimento e rapporti con il Comune
12
Art. 19. Istanze, petizioni e proposte di
cittadini........................................................................
12
Art. 20. Consultazioni della
popolazione.....................................................................................
13
Art. 21. Partecipazione al procedimento
amministrativo............................................................
15
Sezione 2. I Referendum
Comunali.................................................................................................
Art. 22. I
referendum.......................................................................................................................
15
Art. 23. Modalità procedimentali del
Referendum......................................................................
16
Art. 24. Effetti dei
referendum........................................................................................................
17
Art. 25. Consultazioni
popolari......................................................................................................
17
Sezione 3. I diritti di accesso e di informazione dei
cittadini.......................................................
Art. 26. Diritto di accesso e di
informazione................................................................................
17
Sezione 4. Il difensore civico
comunale.........................................................................................
Art. 27. Il difensore
civico..............................................................................................................
19
Art. 28. Requisiti del difensore
civico..........................................................................................
20
Art. 29. Elezione e durata in
carica................................................................................................
20
Art. 30. Facoltà e
prerogative........................................................................................................
20
Art. 31. Sede e
dotazione................................................................................................................
21
2
Capo II - Forme associative e di
cooperazione..................................................................................
Art. 32. Esercizio associato di funzioni e
servizi.........................................................................
21
Art. 33. Convenzioni associative
intercomunali.........................................................................
22
Art. 34. Consorzi
ordinari...............................................................................................................
22
Art. 35. Unioni di
Comuni...............................................................................................................
23
Art. 36. Circoscrizioni e
decentramento.......................................................................................
23
Art. 37. Risorse ed uffici
circoscrizionali......................................................................................
25
Art. 38. Funzioni del Presidente e del Consiglio
Circoscrizionale............................................ 25
Capo III - Organi di
governo................................................................................................................
Sezione 1. Disposizioni
generali......................................................................................................
Art. 39. Organi di governo del
Comune.......................................................................................
26
Art. 40. Condizione giuridica degli amministratori
nell’esercizio delle funzioni..................... 26
Sezione 2. Il Consiglio ed i suoi
Organi.........................................................................................
Art. 41. Presidente del
consiglio...................................................................................................
27
Art. 42. Vice presidente del
consiglio...........................................................................................
27
Art. 43.
Consiglieri...........................................................................................................................
27
Art. 44. Accesso dei consiglieri agli atti e alle
informazioni...................................................... 28
Art. 45. Commissioni
consiliari......................................................................................................
29
Art. 46. Commissioni
speciali.........................................................................................................
29
Art.47 Trasparenza della situazione economica degli
amministratori…...29
Art. 48. Pubblicità delle spese
elettorali.......................................................................................
30
Art. 49. Gruppi
consiliari.................................................................................................................
30
Art. 50. Votazioni dei Consiglieri
comunali..................................................................................
31
Art. 51. Il regolamento e l’autonomia
funzionale ed organizzativa..........................................
31
Art. 52.Commissione permanente dei Presidenti dei
gruppi consiliari…..32
Art. 53. Commissione consiliare permanente di
controllo e garanzia Istituzione................... 32
Art. 54. Convocazione del Consiglio
comunale..........................................................................
32
Art. 55. Adempimenti prima
seduta..............................................................................................
32
Art. 56. Funzioni e
competenze.....................................................................................................
33
Art. 57. Indirizzo
politico-amministrativo.....................................................................................
33
Art. 58. Partecipazione delle
minoranze........................................................................................
33
Sezione 3. La
Giunta..........................................................................................................................
Art. 59. Nomina della Giunta
.........................................................................................................
34
Art. 60. Assessori comunali -
Divieti............................................................................................
34
Art. 61. Assessori comunali - Durata in carica -
Rinnovo - Revoca........................................ 34
Art. 62. Giunta comunale - Convocazione e
presidenza............................................................
34
Art. 63. Giunta comunale -
Competenze.......................................................................................
35
Sezione 4. Il
Sindaco.........................................................................................................................
Art. 64. Ruolo e funzioni
generali..................................................................................................
35
Art. 65. Tipologia dei provvedimenti del
Sindaco......................................................................
36
Art. 66. Relazione del Sindaco al
Consiglio.................................................................................
37
Art. 67. Funzioni esercitate quale rappresentante
della comunità locale................................ 37
Art. 68. Mozione di
sfiducia
37
Art. 69. Effetti della cessazione della carica di
Sindaco.............................................................
38
Art. 70. Esercizio della rappresentanza
legale.............................................................................
38
3
Art. 71. Nomina dei responsabili degli uffici e dei
servizi
.................. Attribuzione e definizione degli
incarichi dirigenziali.............................................
38
Titolo III - L’autonomia organizzativa -
rganizzazione dei servizI
Capo I - Criteri generali di organizzazione del
comune – Ordinamento e gestione del personale
Sezione 1. Organizzazione comunale - Principi
Art. 72. Piano generale dell’organizzazione del
Comune........................................................... 39
Sezione 2. Il personale dell’ente
Art. 73. Organizzazione degli uffici e dei
servizi..........................................................................
40
Art. 74. Controlli
interni..................................................................................................................
41
Sezione 3. Segretario comunale e Direttore Generale
Art. 75.
Segretario............................................................................................................................
42
Art. 76. Vice Segretario
Comunale................................................................................................
43
Art. 77. Direttore
Generale..............................................................................................................
43
Sezione 4. Attribuzioni e funzioni
Art. 78.
Dirigenti..............................................................................................................................
43
Capo II - L’organizzazione dei servizi
Art. 79. Principi e forme di gestione dei
servizi...........................................................................
45
Art. 80. Servizi in
economia............................................................................................................
46
Art. 81. Servizi in
concessione......................................................................................................
46
Art. 82. Aziende
Speciali................................................................................................................
47
Art. 83.
Istituzioni............................................................................................................................
47
Art. 84. Società di
capitali...............................................................................................................
48
Art. 85. Contratto di sponsorizzazioni, accordi di
.................. collaborazioni e
convenzioni......................................................................................
48
Art. 86. Organizzazione
sovracomunale.......................................................................................
49
Art. 87. Principio di
cooperazione.................................................................................................
49
Art. 88.
Convenzione......................................................................................................................
49
Art. 89. Accordi di
programma......................................................................................................
49
Art. 90.
Consorzi..............................................................................................................................
49
Art. 91.
Verifica................................................................................................................................
50
Titolo IV - L’autonomia finanziaria e
impositiva
Art. 92. Autonomia
finanziaria.......................................................................................................
50
Art. 93. Autonomia
impositiva......................................................................................................
50
Art. 94. Statuto dei diritti del
contribuente..................................................................................
51
Art. 95. La contabilità
comunale....................................................................................................
51
Art. 96. Revisione
economico-finanziaria....................................................................................
52
Art. 97. Norma
finale.......................................................................................................................
52
4
Titolo I - Principi
Generali di Autonomia
Capo I - Principi
Istituzionali
Art.1
L’Autonomia
della Comunità
1. La Comunità che
costituisce il Comune di Bagheria è autonoma, secondo i
principi affermati dalla Costituzione, dalla legislazione della
Regione Siciliana, dal Testo Unico degli ordinamenti degli enti
locali e dal presente Statuto.
2. Le istituzioni rappresentative e gli istituti di
partecipazione diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli
interessi della Comunità bagherese che ne indirizza
l’esercizio delle funzioni, a lo scopo di renderle coerenti con
i valori dell’uguaglianza, senza distinzione di sesso,
religione o condizione sociale, della libertà, della
solidarietà, della partecipazione popolare, dell’autonomia
personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene
fondamentali nella propria vita sociale.
3. L’ordinamento
e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e
democratica dei cittadini alle attività comunali per il
progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la
tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e
ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni
della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo
sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro,
condizioni degne del suo passato.
5. La Comunità
esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le
forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dalla
legislazione della Regione Siciliana, dal Testo Unico degli
ordinamenti e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi
interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l’azione
di governo e l’attività di gestione del Comune.
6. Ai principi
stabiliti dalla Carta Europea dell’autonomia locale, ratificata
dall’Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira
l’ordinamento del Comune e l’azione degli organi preposti
ad attuarlo.
Art.2
L’autonomia e
l’adeguamento dell’Ordinamento Comunale
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa,
organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano
consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di
esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel
precedente articolo.
2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente
Statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori
affermati con i principi della legislazione della Regione Siciliana,
del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge
di riforma dell’amministrazione, decentramento, semplificazione
e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59 nei limiti del
recepimento nella legislazione regionale, e dalle leggi generali
emanate per l’attuazione delle riforme.
3. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei
regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle
leggi richiamate nel comma precedente, al presente Statuto ed alla
legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede
entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente norma,
all’adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle
materie attribuite all’ente, dei quali lo stesso non è
dotato.
4. La Giunta, nell’ambito delle sue competenze,
provvede alla revisione, all’adeguamento ai principi generali,
a quelli dalla legislazione della Regione Siciliana, e del titolo IV
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 ed al presente Statuto del regolamento che disciplina
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5
5. L’esercizio dell’autonomia statutaria
e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati
dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti
locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L’entrata
in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o
limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l’obbligo
per il Consiglio di adeguare lo Statuto entro 120 giorni dall’entrata
in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto
dall’esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla
scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso
incompatibili.
Art.3
Gli indirizzi
generali dello Statuto per l’organizzazione del Comune
1. Il presente Statuto è l’atto
fondamentale che garantisce l’attuazione dell’autonomia
organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze
dei suoi organi e indirizza l’esercizio delle funzioni
attribuite all’ente dall’ordinamento.
2. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e
di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche sono
esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative
stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine
di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i
risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi
e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la
concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano
realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i
tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.
Capo II - L’autonomia
statutaria e normativa
Art.4
Lo
Statuto comunale, la legislazione della Regione Siciliana ed il Testo
Unico
1. Il presente Statuto stabilisce, nell’ambito
dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente e dal Testo
Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in
conformità all’art. 6 dello stesso, le norme
fondamentali dell’organizzazione del Comune, l’attribuzione
degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze,
le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme
di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell’accesso alle informazioni ed
ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a
quant’altro previsto dal Testo Unico.
2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal
Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi
costituzionali e legislativi di autonomia, determina l’ordinamento
generale del Comune e ne indirizza e regola l’azione
amministrativa, i procedimenti, l’adozione degli atti, secondo
il principio di legalità.
3. La revisione statutaria può essere promossa
da almeno:
a)
10% dei cittadini scritti nelle liste elettorali;
b)
un quarto dei consiglieri comunali assegnati mediane il deposito
presso il Segretario generale di una norma sostitutiva corredata da
adeguata relazione esplicativa.
4. La proposta non può essere
messa in discussione prima di due mesi e non oltre tre dalla sua
presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il Sindaco cura
che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al
contenuto della proposta ed ai risultati della deliberazione
consiliare.
5. Una proposta di revisione statutaria
non accolta dal Consiglio comunale non può essere riproposta
se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
6. L’approvazione della proposta di revisione
statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per
l’approvazione dello Statuto.
6
Art.5
I Regolamenti
Comunali
1. Il Consiglio
comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, anche
regionale e dallo Statuto, esercita l’autonomia normativa con
l’adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza.
I regolamenti disciplinano in particolare l’organizzazione ed
il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento,
il procedimento amministrativo, l’esercizio delle funzioni e la
gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà
sociale; gli interventi per lo sviluppo dell’economia, per la
diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con
gli stessi è regolato l’esercizio dell’autonomia
impositiva e le tariffe dei servizi, l’attività
edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e
dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la tutela
del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per
ogni altra funzione ed attività, di interesse generale,
effettuata dal Comune.
2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri stabili dal
Consiglio comunale, adotta l’ordinamento generale del personale
e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dal presente Statuto, approva il regolamento
attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.
4. Il Consiglio comunale provvede ad adegare ai
principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti
con i quali il Comune esercita l’autonomia impositiva.
Art.6
Regolamenti Comunali Sanzioni
Pecuniarie e Amministrative
1. L’esercizio del potere sanzionatorio per le
violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti
prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità
a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale
che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto
dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689
e successive modificazioni.
2. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni
stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme
dalle stesse previste.
3. Per la prima applicazione delle presenti norme e
prima della revisione o adozione dei nuovi regolamenti, il Consiglio
comunale approva, entro dodici mesi dall’entrata in vigore
dello Statuto, nell’ambito dei poteri di cui all’art. 42,
comma 2, lettera a) del Testo Unico n. 267/2000, con provvedimento
deliberativo, per le violazioni alle norme di ciascun regolamento,
tipologia di ordinanze e di atti precettivi, la misura massima della
sanzione applicabile, nei limiti di cui alle disposizioni richiamate
nel primo comma.
4. Il provento delle sanzioni pecuniarie
amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale,
per il finanziamento delle spese nello stesso previste.
Art.7
Ruolo e Competenze Generali
1. Il Comune è ente con competenza generale,
rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo
territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale
finalità primaria dell’impegno politico e sociale dei
propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare
alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle
quali si fonda l’autonomia.
2. Al Comune spettano tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona
ed alla Comunità, dell’assetto, protezione ed ordinato
uso del territorio e dello sviluppo economico.
7
3. Dalle competenze comunali di cui ai precedenti
commi sono escluse le funzioni che la Costituzione e le leggi
generali attribuiscono allo Stato, alle regioni e ad altri soggetti.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e
di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo
il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue
funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in
ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di
cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art.8
Esercizio delle funzioni
1. Gli organi di
governo del Comune indirizzano l’azione amministrativa e
l’attività degli organi di gestione ponendo al centro
della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, la
prevenzione come stile operativo di ogni intervento; la pace e la non
violenza come valore guida, per il conseguimento dei seguenti fini:
a) promozione ed
affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione
e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la
sicurezza personale e sostenendone l’elevazione delle
condizioni personali e sociali;
b) assunzione di
iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità,
sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in
particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano
in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per
assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di
autosufficienza, favorendo e sostenendo anche le associazioni
professionali e del volontariato;
c) concorrere a
garantire, nell’ambito delle loro competenze, il diritto alla
salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione
e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
d) sostegno,
nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle
iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa,
all’istruzione;
e) tutela del
patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità
valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo
fruibili i beni che lo costituiscono;
f ) tutela della
famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per
assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e
donne;
g) promozione
dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli
impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i
cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società
sportive, a promuovere l’educazione motoria ed a favorire la
pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le
iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione,
socializzazione;
Le iniziative e gli
interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del
Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini
nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro
azione a principi di equità e solidarietà;
h) tutela dei
bambini, secondo la convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia approvata dall’ONU il 20 novembre 1989
ratificata nel luglio 1991 dal Parlamento Italiano.
E’ istituito un
osservatorio municipale sulla dispersione scolastica che si occupi
anche di altre tematiche attinenti il disagio minorile conseguente
all’abbandono della scuola (lavoro nero, abusi, sfruttamento da
parte della criminalità)”.
2. Il Comune promuove
e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti
territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali
e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che,
integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento
dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di
sviluppo.
3. Il Comune adempie
ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso
attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la
fruizione da parte dei cittadini.
8
4. Il Comune esercita
le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità
previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per
questi interventi dalla legislazione regionale.
Art.9
Tutela del territorio e promozione
dello sviluppo economico
1. Il Comune
considera valori fondamentali l’ambiente ed il paesaggio e ne
assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero
ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre
l’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per
assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.
2. La pianificazione
urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del
territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei
caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico,
facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di
trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il
trasferimento di attività incompatibili con le residenze in
altre zone per le stesse previste nell’ambito del territorio
comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare
l’edificabilità nelle zone collinari, per assicurare
preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare
il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e
deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre
1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Il Comune promuove
iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo
locale, con piani d’insediamento produttivo per la piccola e
media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite
le associazioni rappresentative degli operatori economici, per
offrire opportunità di lavoro ai cittadini. Il confronto con
le forze sindacali ed imprenditoriali è riconosciuto dal
Comune come momento necessario nella formulazione della
programmazione economica e sociale comunale ed in tutte le attività
ed iniziative in cui è ravvisata l’esigenza della tutela
e difesa del lavoratore e che comunque riguardino il lavoro,
l’occupazione a qualsiasi livello sia pubblico che privato.
4. Promuove il
sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli
interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla
formazione dell’offerta turistica e con i soggetti pubblici e
privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo
2001, n.135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.
Art.10
Esercizio convenzionato intercomunale
di funzioni e servizi
1. Il Consiglio comunale, anche su proposta della
Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità
economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di
apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
precisandone limiti, durata, forme e periodicità delle
consultazioni fra gli enti contraenti, rapporti finanziari fra loro
intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
Art.11
Esercizio delle funzioni e rapporti con
i cittadini
1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere
regolamentare organizzano l’esercizio delle funzioni e la
gestione dei servizi con sistemi che consentono l’immediata,
agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione
delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Il Comune estende
gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza
operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e
nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi
centrali dei servizi.
9
Art.12
Attuazione
del principio di sussidiarietà
1. Gli organi di
governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano
l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa il
principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle
norme del presente statuto i regolamenti e l’organizzazione
comunale.
2. I cittadini
riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono
esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi
di competenza comunale, nelle forme stabilite da un apposito
regolamento.
Art.13
La semplificazione amministrativa e
documentale
1. Il Comune attua le
disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite
con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Comune dispone
la più ampia semplificazione procedimentale e documentale
dell’attività degli organi di governo e
dell’organizzazione di gestione consentita, nell’ambito
della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale
azione è l’eliminazione delle procedure che oggi
gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa
ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve
sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata,
essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali,
che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei
cittadini.
3. In apposite
riunioni indette e coordinate dal Direttore generale i Dirigenti ed i
Responsabili dell’organizzazione esaminano i criteri generali
che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e
definiscono il programma degli interventi di semplificazione da
effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma.
Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini
per completare l’informatizzazione delle procedure e per
l’attivazione degli strumenti telematici ed elettronici
previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n.
445/2000.
4. Ciascun Dirigente,
per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione
dei procedimenti amministrativi e ne valuta l’effettiva utilità
per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli
obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le
procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli
interventi programmati e, dopo la presa d’atto dell’organo
predetto e comunque trascorsi venti giorni dall’invio della
comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
5. Il Dirigente, per
gli interventi per i quali è necessario procedere alla
modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente
del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio
stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di
entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del
servizio finanziario.
6. Il Comune assume
le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di
semplificazione di cui all’art. 20, primo comma, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
7. La semplificazione
dell’azione amministrativa e documentale e la riduzione dei
costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali
degli organi di governo e della dirigenza dell’organizzazione.
I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio
comunale e resi noti ai cittadini.
8. II regolamento
definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in
condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi
sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.
10
9. Lo studio del
programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal
presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo
coordinato, con i comuni con termini che perseguono le medesime
finalità, valutando in tal caso anche l’utilità
di realizzare una rete che consenta l’esercizio associato di
funzioni e servizi per la popolazione dell’intera area
intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli
comunali e stipulata ai sensi dell’art. 30 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione
all’accordo, compresa l’eventuale costituzione,
temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi
da effettuare.
Art.14
Circoscrizione territoriale ed
interventi comunali
1. I confini
geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al
Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita
le sue funzioni ed i suoi poteri. Il territorio del Comune su cui è
insediata la comunità di Bagheria ha una estensione di kmq.
29,68 e comprende la frazione marinara di Aspra.
2. Il Comune può
estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di
fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la
cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e
l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle
quali dimorano temporaneamente, anche attraverso la stipula di
convenzioni con altri comuni ed Enti.
3. Il Consiglio e la
Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è
ubicata nel Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto, in casi
particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto
alla sede comunale, senza preventiva autorizzazione consiliare, su
decisione del presidente, previa consultazione dei capigruppo.
Art.15
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha un
proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio
Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
2. L’uso e la
riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del
Comune.
3. Il Comune ha un
proprio sigillo recante il proprio stemma.
Art.16
Albo Pretorio ed informazione
1. Le attività
del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità
e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio e
nelle sedi circoscrizionali sono previsti appositi spazi da destinare
ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi
e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di
pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura
l’affissione degli atti.
3. Al fine di
garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle
attività del Comune, sono previste ulteriori forme di
pubblicità con apposito regolamento.
Titolo II – Gli istituti di
partecipazione popolare
Capo I – Organi ed istituti
Sezione 1. Principi generali
11
Art.17
Partecipazione popolare e diritto di
cittadinanza
1. La partecipazione
è un diritto della popolazione della Comunità nella
quale sono compresi:
a) i cittadini iscritti nelle
liste elettorali del Comune;
b) i cittadini
residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici
anni di età;
c) gli stranieri e
gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell’anagrafe da
almeno tre anni;
d) le persone non
residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività
di lavoro, professionale e imprenditoriale.
2. I diritti di
partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in
forma associata.
Art.18
Associazioni ed organismi di
partecipazione - Riconoscimento e rapporti con il Comune
1. Il Comune
riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite
dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della
comunità mediante la promozione di finalità culturali,
sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità
e che non perseguono fini di lucro.
2. La Giunta, secondo
le decisioni espresse dal Consiglio e d’intesa con l’Ufficio
di Presidenza, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e
sostenere l’istituzione di autonome e libere associazioni di
partecipazione popolare all’amministrazione del Comune, anche
su base di quartiere o di frazione, per assicurare, per tali
finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e
di coloro che operano stabilmente nell’ambito comunale.
3. Con apposito
regolamento da approvarsi dal Consiglio entro 90 giorni dall’entrata
in vigore dello statuto sono determinate le modalità per
l’iscrizione delle Associazioni di partecipazione popolare,
senza spese, e con procedure effettuate d’ufficio,
nell’apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo
di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle
Associazioni stesse con l’ente.
4. L’Ufficio
di Presidenza del Consiglio e la Giunta, attraverso un apposito
servizio istituito presso il settore amministrativo comunale,
assicurano alle associazioni di partecipazione tempestive
informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle
modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle
associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la
migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il
miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai
cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei
costi. L’attività di comunicazione e di valutazione
delle proposte viene effettuata d’intesa fra la Presidenza del
Consiglio e la Giunta.
5. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio e la Giunta indicono, d’intesa, con la
periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i
rappresentanti delle associazioni, con l’intervento dei
dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le
proposte pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e
definirne modi e tempi.
6. Il Consiglio comunale e la Giunta, prima di
assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse
generale effettuano la riunione dei rappresentanti delle Associazioni
iscritte nel registro di cui al terzo comma, per conoscere le loro
valutazioni e confrontare la posizione dell’amministrazione con
quelle degli organi di partecipazione.
Art.19
Istanze, petizioni e proposte di
cittadini
1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al
Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono
esaminate dall’assessore competente per materia, insieme
con il dirigente responsabile
12
del servizio
interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a
consultare gli interessati e a dare risposta nel più breve
tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento. Analoga
informazione deve essere trasmessa all’Ufficio di Presidenza e
ai Gruppi Consiliari.
2. Per le richieste
relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta
l’Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi
che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti i cittadini
interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato
nel precedente comma.
3. Le istanze,
petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di
competenza di tale
organo, sono
trasmesse immediatamente all’Ufficio di Presidenza che ne
informa il Sindaco ed i Gruppi Consiliari e le sottopone, a seconda
del loro oggetto, all’Assemblea od alla Commissione competente.
Il Presidente del Consiglio, quando l’istanza è di
competenza dell’Assemblea, deve sentire i cittadini
interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di
competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata
dal Presidente il quale precisa, nella stessa, l’organo che si
è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata
copia al Sindaco ed ai Gruppi Consiliari.
4. Le proposte presentate da almeno 200 cittadini
sono inoltrate dal Sindaco al Consiglio comunale, che dovrà
iscriverle all’ordine del giorno entro un mese dalla
presentazione e farne oggetto di discussione e deliberazione di
accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, o di risposta, a seconda
dei casi, entro e non oltre due mesi dalla presentazione.
5. Gli organi associativi ed i cittadini, anche in
forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le
quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti
dell’attività amministrativa. La risposta
all’interrogazione va data per iscritto entro trenta giorni
dalla presentazione.
Art.20
Consultazioni della popolazione
1.Il Comune, allo scopo
di realizzare la partecipazione popolare all’azione del Comune,
prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:
a) consulte;
b) conferenze di
settore;
c) consigli comunali
aperti;
d) referendum
consultivi;
e) incontri con la
popolazione promossi dal Sindaco;
f)
realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini.
2. Gli incontri di cui
alla precedente lettera e) possono essere promossi dal Sindaco, anche
dietro sollecitazione del Consiglio e della Giunta, in occasione di
adozione di atti amministrativi a contenuto generale al fine di
acquisire utili suggerimenti e pareri.
3.
In luogo degli incontri di cui sopra però la consultazione può
avvenire attraverso l’invio di materiale documentario con
richiesta di suggerimenti e pareri.
4.
Ai fini dei precedenti commi 2° e 3° sono consultabili coloro
che hanno facoltà di partecipare al relativo procedimento
amministrativo, gli organi di decentramento comunale, i
rappresentanti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali,
delle organizzazioni religiose, sociali, delle associazioni culturali
e professionali e delle libere formazioni democratiche e civili
presenti nel territorio comunale.
5. Il ricorso alle
ricerche ed alle indagini di cui alla lettera f) del comma 1° del
presente articolo può avere luogo quando si devono acquisire
dati ed elementi statistici, economici, tecnico scientifici e
sociologici. In tal caso l’incarico è affidato a mezzo
convenzione ad Enti Pubblici o ditte private altamente specializzate
e di indiscussa e riconosciuta esperienza nel settore specifico.
13
6.
Nell’esercizio delle attribuzioni relative alla disciplina
degli orari di cui all’art.36, 3 comma, della legge 142/90, il
Sindaco promuove apposite conferenze di servizio con i responsabili
delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio
comunale, con i rappresentanti delle associazioni dei commercianti e
consulta le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti pubblici e degli
esercizi commerciali e le associazioni che hanno per finalità
la tutela degli interessi del consumatore e degli utenti.
7. Il Comune, con
apposito atto del Consiglio, istituisce Consulte di settore.
8. Le modalità di
costituzione e di funzionamento sono determinate dal Consiglio
stesso.
9. Alle Consulte di
Settore sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza le
seguenti funzioni:
a)
rilascio di pareri consultivi richiesti da organi
dell’Amministrazione comunali;
b)
l’emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte
relativamente alle attività, ai servizi e agli atti del
Comune; i rilievi, le raccomandazioni e le proposte sono attivati per
iniziativa autonoma delle consulte;
10. Le Consulte possono
accedere agli atti dell’Amministrazione comunale, con le
modalità previste dalla normativa vigente.
11. Sono previste le
seguenti consulte:
a)
consulta dell’economia, del consumo e dell’utenza;
b)
consulta femminile e delle pari opportunità;
c)
consulta per l’ambiente e la tutela del patrimonio
artistico-monumentale;
d)
consulta del tempo libero( sport, turismo e spettacolo);
e)
consulta sanità e della solidarietà sociale;
f)
consulta della cultura e della pubblica istruzione;
g)
consulta giovanile;
h)
consulta sui minori, con le seguenti finalità:
A.
Realizzare e promuovere sui problemi dei minori attività di
studio, di ricerca e di indagine, elaborare, promuovere progetti,
attuare verifiche, valutazioni;
B.
Favorire il collegamento fra i vari interessati ai fini
dell’impostazione e del perseguimento di una politica unitaria
per i minori;
C.
Predisporre una relazione annuale sull’azione amministrativa
sviluppatasi nel perido sul territorio regionale per quanto attiene
ai problemi dei minori anche al fine di permettere alla Giunta la
formulazione di direttive agli organi interessati.
i)
consulta sugli anziani;
j)
consulta sugli immigrati.
12. Il Consiglio
comunale, ove ne ravvisasse la necessità, potrà
prendere in esame l’istituzione di nuove consulte. Ciò
non costituirà modifica al presente Statuto”.
13. In presenza di particolari ragioni sociali o
politiche il Sindaco, il Presidente dell’Assemblea del
Consiglio comunale, la Conferenza dei capi gruppo, la giunta, un
terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari
a 1000 possono chiedere la convocazione del Consiglio comunale
aperto.
Il
Consiglio comunale viene convocato dal Presidente dell’Assemblea
del Consiglio comunale tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi
siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi
lo consenta.
Della
convocazione del Consiglio deve essere data la massima pubblicità,
anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicati sugli organi di
informazione ed inviti personali, secondo le modalità
stabilite dal sindaco di concerto con la conferenza dei capi gruppo.
Il
Consiglio comunale aperto è presieduto dal Presidente
dell’assemblea del Consiglio comunale che lo coordina e ne
indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere
la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata.
Ulteriori modalità di svolgimento del Consiglio comunale
aperto saranno dettate dal regolamento.
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Del
Consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si
trarrà un ordine del giorno, che il Consiglio comunale potrà
poi recepire.
Nel
corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello
reso pubblico.
Art.21
Partecipazione
al procedimento amministrativo
1. L’attività
amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è
effettuata sono improntati ai principi di imparzialità,
partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed
economicità che costituiscono criteri non derogabili per
l’attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 come recepita con l.r. 10 del 1991 e dal
regolamento comunale.
2. Il regolamento
comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina
del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro
partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei
documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra
disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità
dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi
essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto,
responsabilità di un unico soggetto per l’intera
procedura.
3. In particolare nel
procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento
deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge,
comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento
può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a
partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo
ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere
garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del
procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione
rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale
dell’interessato, senza spese, copie. od estratti informali di
documenti.
4. Le memorie,
proposte, documentazioni presentate dall’interessato - o da
suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse
deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell’emanazione
del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica
soggettiva dell’interessato.
5. Il Comune,
compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, entro
dall’entrata in vigore del presente articolo,
all’organizzazione del servizio con strumenti elettronici,
informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il
collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende
e le associazioni interessate.
Sezione 2. I Referendum Comunali
Art.22
I Referendum
1. Nell’ambito
del Comune il referendum consultivo, disciplinato dall’apposito
regolamento, è l’istituto con cui tutti gli elettori del
Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani,
progetti, interventi e su ogni altro argomento attinente
l’amministrazione del Comune.
2. Possono essere
indetti referendum propositivi e abrogativi su materie di esclusiva
competenza locale, secondo le modalità dell’apposito
regolamento.
3. I referendum
propositivi sono intesi a proporre l’inserimento
nell’ordinamento comunale di atti amministrativi generali, non
comportanti spese. I referendum abrogativi, sono intesi a deliberare
l’abrogazione totale o parziale di atti amministrativi a
contenuto generale.
4. Hanno diritto al
voto, nelle consultazioni referendarie, tutti i cittadini del Comune
che abbiano compiuto il 18° anno di età ed iscritti nelle
liste elettorali.
15
5. Non possono essere
indetti referendum, consultivi, propositivi o abrogativi aventi ad
oggetto:
i provvedimenti riguardanti tributi locali e tariffe;
il bilancio e conto consuntivo;
i provvedimenti
inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
i provvedimenti
relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o
concessioni;
i provvedimenti
relativi al personale;
i provvedimenti dal
quale siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei
confronti di terzi;
i provvedimenti
sanzionatori;
i provvedimenti di
mera esecuzione di norme statali o regionali;
i provvedimenti
riguardanti l’affidamento di servizi a gestori pubblici o
privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o
aziende consortili;
i provvedimenti
riguardanti la programmazione e la realizzazione delle opere
pubbliche;
i provvedimenti che
sono già state oggetto di consultazione referendaria
nell’ultimo quinquennio;
gli statuti delle
aziende speciali;
gli atti concernenti
a salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di
persone;
le attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
gli atti relativi ad
indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da
piani e programmi;
gli statuti e i
regolamenti comunali nelle parti in cui dispongano su argomenti
definiti alle lettere precedenti.
Art.23
Modalità
procedimentali del Referendum
1. I referendum sono
indetti dal Sindaco per la data fissata dal Consiglio Comunale.
2. I soggetti
promotori del referendum possono essere:
un quinto degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
la maggioranza
assoluta del Consiglio Comunale;
3. Il Consiglio
Comunale stabilisce nell’apposito regolamento:
1. i requisiti
di ammissibilità ed i tempi;
2. le
condizioni di accoglimento;
3. le modalità
organizzative delle consultazioni.
4. Le consultazioni
referendarie devono riguardare materia di esclusiva competenza
locale, si possono svolgere una volta l’anno, e non possono
avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e
comunali.
5. Quando il
referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta sospendono
l’attività deliberativa sull’oggetto dello stesso,
salvo che sussistano ragioni di particolari necessità ed
urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato.
6. Il quesito da
sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed
intelligibili.
7. L’ammissibilità
dei referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è
sottoposta alla valutazione di una commissione, composta dal
Segretario comunale, dal Difensore Civico e da un magistrato a
riposo, cui spetta la Presidenza, scelto in base a criteri stabiliti
dal regolamento e nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri.
8. Non si procede al
referendum quando l’atto oggetto della proposta sia stato
annullato o revocato totalmente. Nell’ipotesi di annullamento o
di revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul
medesimo oggetto, la commissione di valutazione decide
sull’ammissibilità dei quesiti referendari.
16
Art.24
Effetti dei
referendum
1. Il quesito
sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla
votazione almeno il 50 per cento degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente
espressi,
senza computare le
schede bianche e nulle.
2. Gli organi
comunali competenti si adeguano entro sessanta giorni dalla
proclamazione dell’esito della consultazione, uniformando i
propri atti nei modi e nei termini previsti dall’apposito
regolamento.
Art.25
Consultazioni
popolari
1. Al fine di una
maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà
locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione
popolare, anche limitate a zone specifiche della città,
consistenti nella
distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a
campioni, in consultazioni di settore per categorie professionali o
utenti di servizi.
2. Sulle risultanze
di tali consultazioni indette dal Sindaco su proposta della Giunta o
del Consiglio, il Sindaco promuove un dibattito in Consiglio entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’esito.
Sezione 3. I diritti di accesso e di informazione
dei cittadini
Art.26
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli
atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici. Sono
riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei
quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta
l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il
regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti
amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso
dell’Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e
documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune
assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle
associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano
motivata richiesta.
4. Il comune
assicura alle Associazioni locali, comprese le Associazioni sindacali
ed imprenditoriali, l’informazione sugli atti e sulle attività
del comune medesimo e degli Enti e Organismi da esso promossi o di
cui fa parte attraverso l’invio di apposite pubblicazioni e del
bollettino comunale;
5. Al fine di
consentire la più ampia partecipazione dei singoli e delle
loro formazioni sociali all’azione Amministrativa, il comune
istituisce il Bollettino del comune di Bagheria con cadenza
trimestrale. Nel Bollettino vengono tra l’altro pubblicati:
a. i bandi di
concorso per l’assunzione del personale, con l’indicazione
della data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, dei documenti, dei titoli e degli adempimenti
richiesti, dell’ufficio presso il quale possono essere
richieste informazioni, del calendario degli esami e di ogni altra
notizia sui concorsi, nonché, ad espletamento avvenuto, le
relative graduatorie e la nomina dei vincitori;
b. l’elenco
dei beneficiari collettivi (Enti o Associazioni o Fondazioni) di
contributi ed altre elargizioni del Comune, con l’indicazione
della somma erogata e della sua destinazione;
17
c. l’elenco
degli incarichi pubblici ricoperti dai consiglieri comunali e da
amministratori del comune, presso Aziende municipalizzate od altri
Enti dipendenti dal comune, con l’indicazione della natura
dell’incarico, della sua durata e del relativo compenso;
d. l’elenco
degli incarichi e delle funzioni ricoperte negli uffici comunali,
nelle Aziende Municipalizzate e in Enti dipendenti dal Comune, da
personale dipendente con i relativi compensi;
e. l’elenco
degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale
estraneo all’Amministrazione, con l’indicazione della
natura e della durata dell’incarico e del relativo compenso;
f.
l’elenco degli appalti di beni e servizi e dei contratti
stipulati, in proprio o come Ente appaltante, dal comune, da Aziende
Municipalizzate o da Enti dipendenti dal Comune, con l’indicazione
della data, dell’oggetto e del valore del negozio. L’elenco
deve essere aggiornato ogni sei mesi con riferimento alle procedure
di assegnazione dei lavori, agli stati di avanzamento, alle eventuali
richieste di perizie suppletive e di revisione prezzi, con
l’indicazione della scadenza prevista per l’ultimazione
dei lavori e del costo finale a carico dell’Amministrazione;
g. l’elenco
semestrale dei mandati di pagamento effettuati dall’Amministrazione
comunale, dalle Aziende Municipalizzate o da altri Enti dipendenti
dal Comune, a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quelli relativi a
retribuzioni del personale ordinario e straordinario, con
l’indicazione della data, del beneficiario, dell’importo
e delle casuali;
h. l’elenco
degli assegnatari degli alloggi comunali e di beneficiari o
destinatari di altri immobili comunque messi a disposizione dal
Comune;
i. copia
dello stato patrimoniale desunto dal bilancio consuntivo con
l’indicazione delle variazioni intervenute, nonché
l’estratto del bilancio di previsione dell’anno in corso,
adottato dal Comune, dalle Aziende Municipalizzate e da altri Enti
dipendenti dal Comune;
l)
l’elenco degli appalti e di altri negozi che riguardano lavori
incorso o da effettuare nella città, conferiti da Ministeri,
dall’Agenzia per il Mezzogiorno, o da altri Enti Pubblici con
tutte le indicazioni previste dalla precedente lettera f);
m) notizie attinenti
l’attività dei consigli di quartiere;
n) gli oggetti delle
delibere adottate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dai Consigli
di Quartiere, dalle Aziende Municipalizzate, da Enti dipendenti dal
Comune, le ordinanze, le licenze, le concessioni, i provvedimenti del
Sindaco e degli Assessori aventi tali facoltà;
o) l’attività
ispettiva.
Il
Bollettino del Comune di Bagheria è distribuito gratuitamente
ai Consiglieri comunali, ai Consiglieri di quartiere e alle Consulte
di Settore, agli Organi d’informazione. Alle Associazioni,
Società, Organizzazioni nonché ai singoli cittadini che
ne facciano richiesta; il Bollettino viene venduto o inviato in
abbonamento al prezzo di copertina che verrà stabilito ogni
anno dall’Amministrazione sulla base dei costi complessivi
preventivati, previo parere della Commissione di cui al successivo
punto 4
6. A fine di
ogni anno, l’Amministrazione comunale pubblica con apposita
integrazione del Bollettino del Comune:
a) la pianta organica nominativa del
personale dipendente, diviso per ripartizione, uffici o servizi, con
l’indicazione delle qualifiche, del servizio effettivamente
espletato, nonché dei posti vacanti;
b) l’inventario di tutti i beni
immobili appartenenti al Comune, alle Aziende Municipalizzate o ad
altri Enti dipendenti dal Comune, anche se ubicati fuori dalla città,
nonché dei beni comunali destinati ad usi civici, al pubblico
godimento dei cittadini con l’indicazione della loro effettiva
destinazione;
18
c) le locazioni, i contratti di
affitto attivi e passivi e le cessioni a qualsiasi titolo di beni
comunali, con l’indicazione del contraente o l’ubicazione
dell’immobile, della relativa destinazione e stato di
conservazione.
7) E’
costituita un’ apposita Commissione di vigilanza sulla corretta
informazione del Bollettino composta dai Capi Gruppo Consiliari o
loro delegati. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente. In
caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il
consigliere più anziano d’età. Funge da
segretario un funzionario comunale appositamente delegato.
Ai
componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza
d’importo pari a quello di sedute di Consiglio.
8) Il Direttore del
Bollettino è il Sindaco. Il Comitato di Redazione è
costituito:
a) dal Segretario Generale del Comune;
b) dai Capi Settori;
c) da un Consigliere comunale in
rappresentanza di ogni gruppo consiliare;
d) ai componenti del Comitato di Redazione è
corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello delle
sedute di Consiglio.
9. Per
l’attuazione del presente Bollettino, l’Amministrazione
comunale entro un anno dalla data di approvazione dello Statuto
Comunale, nell’ambito dell’attuale dotazione organica del
Comune, istituirà l’ufficio di Redazione del Bollettino
dotandolo del personale e delle strutture necessarie.
10. E’ fatto obbligo ai
responsabili delle ripartizioni e ai Segretari di Consigli di
Quartiere di trasmettere con periodicità quindicinale tutte le
notizie ed i documenti oggetto del Bollettino.
11. L’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità
all’art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle
aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente
articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli
interessati e render note le modalità per esercitarli.
L’Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale
anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con
uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione
dei dati e delle notizie.
Sezione 4. Il difensore civico comunale
Art.27
Il difensore civico
1. A garanzia
dell’imparzialità e del buono andamento
dell’Amministrazione è istituito l’ufficio del
difensore civico.
2. Il
difensore civico è organo individuale. Per il difensore civico
è prevista un’indennità di funzione.
3. A richiesta
di chiunque vi abbia diretto interesse il difensore civico interviene
presso l’Amministrazione comunale e le aziende, società,
enti da questa dipendenti o controllati, per assicurare che il
procedimento amministrativo abbia il regolare corso e che gli atti
amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati. Il
difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa
assicurando l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti
segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
4. Il
Difensore civico esercita anche le funzioni di Garante del
contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto
del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212. Con il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si
provvede ad assicurare all’Ufficio del Difensore civico le
professionalità necessarie.
5. Con
apposito regolamento saranno previste ulteriori disposizioni relative
all’indennità di funzione, alle funzioni, organizzazione
e poteri del Difensore Civico.
19
Art.28
Requisiti del difensore civico
1. Può essere
nominato difensore civico qualsiasi cittadino che abbia competenza
giuridico-amministrativa, che sia iscritto nelle liste elettorali del
Comune di Bagheria ad eccezione:
a) dei membri
dei parlamenti europeo e nazionale, dei consigli regionali,
provinciali e comunali, nonché del comitato regionale di
controllo e delle sue sezioni staccate;
b) dei
candidati al consiglio comunale di Bagheria e al consiglio della
Provincia Regionale di Palermo nelle ultime elezioni;
c) dei
dipendenti del Comune, delle istituzioni, aziende, società,
enti, controllati dal Comune o da esso finanziati;
d) dei
componenti gli organi direttivi o assembleari dei consorzi, ivi
compresi quelli obbligatori e le U.S.L., delle aziende, istituzioni,
società o enti controllati dal Comune e da questi finanziati o
convenzionati;
e) di coloro
che abbiano ricoperto la carica di Sindaco o assessore del Comune di
Bagheria nei precedenti cinque anni.
Art.29
Elezione e durata in carica
1. Il difensore
civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale
entro sei mesi dal suo insediamento con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. La medesima maggioranza occorrente
per la nomina è necessaria anche per la revoca del difensore
civico.
2. Il difensore
civico è scelto dall’elenco dei soggetti aventi i
requisiti prescritti, formulato dalla I Commissione Consiliare, a
seguito di presentazione diretta delle candidature individuali, in
base ad un apposito avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio del
Comune e da affiggersi nelle vie e piazze della città e della
circoscrizione di Aspra.
3. Il difensore
civico resta in carica per l’intera consiliatura.
4. Il difensore
civico, inoltre, cessa dalla carica in caso di:
a) dimissioni;
b)
sopravvenuta incompatibilità;
c) revoca.
Il Difensore civico
può essere revocato dall’incarico prima della scadenza
di cui al primo comma con deliberazione adottata dal Consiglio su
richiesta motivata presentata da almeno due quinti dei Consiglieri.
La richiesta è inviata al Presidente del Consiglio che ne
trasmette copia all’interessato invitandolo a presentare entro
dieci giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio
comunale, entro i venti giorni successivi, esaminata la richiesta e
le deduzioni dell’interessato, adotta le proprie decisioni con
votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti
prevista per la nomina.
5. Alla scadenza del
mandato dell’attuale Difensore Civico, il suo successore durerà
in carica fino alla fine della consiliatura in corso.
6. La carica di difensore Civico potrà essere
esercitata consecutivamente solo per due volte.
Art.30
Facoltà e prerogative
1. Il difensore
civico può:
a) chiedere
l’esibizione di tutti gli atti o i documenti relativi
all’oggetto del proprio intervento ed interpellare direttamente
i funzionari dirigenti e gli amministratori, che sono tenuti a
rispondere. Al difensore civico non potrà essere opposto il
segreto d’ufficio, al quale egli stesso è tenuto nei
casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
20
b) invitare al
riesame od alla modificazione degli atti emanati quando riscontri
vizi ed irregolarità.
2. Il difensore
civico:
a) segnala i
propri interventi e l’inottemperanza alle proprie richieste, al
sindaco e alle conferenze dei capi gruppo;
b) presenta annualmente al Consiglio comunale una
relazione resa pubblica e disponibile sulle proprie attività;
c) può
chiedere, ove lo ritenga opportuno, di essere ascoltato dal Consiglio
comunale;
d) propone,
ove lo ritenga opportuno, interventi finalizzati a rimuovere i
fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che
limitano l’esercizio dei diritti previsti dalle leggi di tutela
dei diritti del cittadino sia statali che regionali.
3. L’intervento
del difensore civico può essere richiesto senza vincoli di
forma da cittadini singoli o associati. Egli svolge le proprie
funzioni almeno tre giorni la settimana:
a) ricevendo i
cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di
partecipazione nell’ufficio messo a sua disposizione
dall’Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il
Presidente del Consiglio comunale e rese note al pubblico con ogni
idoneo mezzo d’informazione;
b) ricevendo
direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica,
le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione
inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di
partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi,
irregolarità ed altre situazioni per le quali è
richiesto il suo intervento;
c) effettuando
accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio, restando
egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla
legge;
d) trasmettendo ai
dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato
dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai
precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore
civico, anche se non accogl