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Lo Statuto Comune di Bagheria Statuto
Approvato con deliberazione consiliare n.58 del
17.5.2004 1 Titolo
I - Principi generali di autonomia Capo I - Principi
istituzionali..............................................................................................................
Art. 1. L’autonomia della
Comunità................................................................................................
5 Art. 2. L’autonomia e l’adeguamento
dell’ordinamento
comunale............................................ 5 Art. 3.Gli indirizzi generali dello statuto per
l’organizzazione del Comune.............................. 6 Capo II - L’autonomia statutaria e
normativa...................................................................................
Art. 4. Lo statuto comunale, la legislazione della
Regione Siciliana ed il … .................. Testo
Unico...................................................................................................................
6 Art. 5. I regolamenti
comunali..........................................................................................................
7 Art. 6. Regolamenti comunali Sanzioni pecuniarie e
amministrative.......................................... 7 Art. 7. Ruolo e competenze
generali...............................................................................................
7 Art. 8. Esercizio delle
funzioni.........................................................................................................
8 Art. 9. Tutela del territorio e promozione dello
sviluppo economico........................................ 9 Art. 10. Esercizio convenzionato intercomunale di
funzioni e servizi........................................ 9 Art. 11. Esercizio delle funzioni e rapporti con i
cittadini............................................................
9 Art. 12. Attuazione del principio di
sussidiarietà.......................................................................
10 Art. 13. La semplificazione amministrativa e
documentale........................................................
10 Art. 14. Circoscrizione territoriale ed interventi
comunali......................................................... 11 Art. 15. Stemma e
gonfalone..........................................................................................................
11 Art. 16. Albo Pretorio ed
informazione.........................................................................................
11 Titolo II - Gli istituti di partecipazione
popolare
Capo I - Organi ed
istituti....................................................................................................................
Sezione 1. Principi
generali..............................................................................................................
Art. 17. Partecipazione popolare e diritto di
cittadinanza..........................................................
12 Art. 18. Associazioni ed organismi di partecipazione
Riconoscimento e rapporti con il Comune
12 Art. 19. Istanze, petizioni e proposte di
cittadini........................................................................
12 Art. 20. Consultazioni della
popolazione.....................................................................................
13 Art. 21. Partecipazione al procedimento
amministrativo............................................................
15 Sezione 2. I Referendum
Comunali.................................................................................................
Art. 22. I
referendum.......................................................................................................................
15 Art. 23. Modalità procedimentali del
Referendum......................................................................
16 Art. 24. Effetti dei
referendum........................................................................................................
17 Art. 25. Consultazioni
popolari......................................................................................................
17 Sezione 3. I diritti di accesso e di informazione dei
cittadini.......................................................
Art. 26. Diritto di accesso e di
informazione................................................................................
17 Sezione 4. Il difensore civico
comunale.........................................................................................
Art. 27. Il difensore
civico..............................................................................................................
19 Art. 28. Requisiti del difensore
civico..........................................................................................
20 Art. 29. Elezione e durata in
carica................................................................................................
20 Art. 30. Facoltà e
prerogative........................................................................................................
20 Art. 31. Sede e
dotazione................................................................................................................
21 2 Capo II - Forme associative e di
cooperazione..................................................................................
Art. 32. Esercizio associato di funzioni e
servizi.........................................................................
21 Art. 33. Convenzioni associative
intercomunali.........................................................................
22 Art. 34. Consorzi
ordinari...............................................................................................................
22 Art. 35. Unioni di
Comuni...............................................................................................................
23 Art. 36. Circoscrizioni e
decentramento.......................................................................................
23 Art. 37. Risorse ed uffici
circoscrizionali......................................................................................
25 Art. 38. Funzioni del Presidente e del Consiglio
Circoscrizionale............................................ 25 Capo III - Organi di
governo................................................................................................................
Sezione 1. Disposizioni
generali......................................................................................................
Art. 39. Organi di governo del
Comune.......................................................................................
26 Art. 40. Condizione giuridica degli amministratori
nell’esercizio delle funzioni..................... 26 Sezione 2. Il Consiglio ed i suoi
Organi.........................................................................................
Art. 41. Presidente del
consiglio...................................................................................................
27 Art. 42. Vice presidente del
consiglio...........................................................................................
27 Art. 43.
Consiglieri...........................................................................................................................
27 Art. 44. Accesso dei consiglieri agli atti e alle
informazioni...................................................... 28 Art. 45. Commissioni
consiliari......................................................................................................
29 Art. 46. Commissioni
speciali.........................................................................................................
29 Art.47 Trasparenza della situazione economica degli
amministratori…...29 Art. 48. Pubblicità delle spese
elettorali.......................................................................................
30 Art. 49. Gruppi
consiliari.................................................................................................................
30 Art. 50. Votazioni dei Consiglieri
comunali..................................................................................
31 Art. 51. Il regolamento e l’autonomia
funzionale ed organizzativa..........................................
31 Art. 52.Commissione permanente dei Presidenti dei
gruppi consiliari…..32 Art. 53. Commissione consiliare permanente di
controllo e garanzia Istituzione................... 32 Art. 54. Convocazione del Consiglio
comunale..........................................................................
32 Art. 55. Adempimenti prima
seduta..............................................................................................
32 Art. 56. Funzioni e
competenze.....................................................................................................
33 Art. 57. Indirizzo
politico-amministrativo.....................................................................................
33 Art. 58. Partecipazione delle
minoranze........................................................................................
33 Sezione 3. La
Giunta..........................................................................................................................
Art. 59. Nomina della Giunta
.........................................................................................................
34 Art. 60. Assessori comunali -
Divieti............................................................................................
34 Art. 61. Assessori comunali - Durata in carica -
Rinnovo - Revoca........................................ 34 Art. 62. Giunta comunale - Convocazione e
presidenza............................................................
34 Art. 63. Giunta comunale -
Competenze.......................................................................................
35 Sezione 4. Il
Sindaco.........................................................................................................................
Art. 64. Ruolo e funzioni
generali..................................................................................................
35 Art. 65. Tipologia dei provvedimenti del
Sindaco......................................................................
36 Art. 66. Relazione del Sindaco al
Consiglio.................................................................................
37 Art. 67. Funzioni esercitate quale rappresentante
della comunità locale................................ 37
Art. 68. Mozione di
sfiducia
37 Art. 69. Effetti della cessazione della carica di
Sindaco.............................................................
38 Art. 70. Esercizio della rappresentanza
legale.............................................................................
38 3 Art. 71. Nomina dei responsabili degli uffici e dei
servizi .................. Attribuzione e definizione degli
incarichi dirigenziali.............................................
38 Titolo III - L’autonomia organizzativa -
rganizzazione dei servizI Capo I - Criteri generali di organizzazione del
comune – Ordinamento e gestione del personale Sezione 1. Organizzazione comunale - Principi Art. 72. Piano generale dell’organizzazione del
Comune........................................................... 39 Sezione 2. Il personale dell’ente Art. 73. Organizzazione degli uffici e dei
servizi..........................................................................
40 Art. 74. Controlli
interni..................................................................................................................
41 Sezione 3. Segretario comunale e Direttore Generale Art. 75.
Segretario............................................................................................................................
42 Art. 76. Vice Segretario
Comunale................................................................................................
43 Art. 77. Direttore
Generale..............................................................................................................
43 Sezione 4. Attribuzioni e funzioni Art. 78.
Dirigenti..............................................................................................................................
43 Capo II - L’organizzazione dei servizi Art. 79. Principi e forme di gestione dei
servizi...........................................................................
45 Art. 80. Servizi in
economia............................................................................................................
46 Art. 81. Servizi in
concessione......................................................................................................
46 Art. 82. Aziende
Speciali................................................................................................................
47 Art. 83.
Istituzioni............................................................................................................................
47 Art. 84. Società di
capitali...............................................................................................................
48 Art. 85. Contratto di sponsorizzazioni, accordi di .................. collaborazioni e
convenzioni......................................................................................
48 Art. 86. Organizzazione
sovracomunale.......................................................................................
49 Art. 87. Principio di
cooperazione.................................................................................................
49 Art. 88.
Convenzione......................................................................................................................
49 Art. 89. Accordi di
programma......................................................................................................
49 Art. 90.
Consorzi..............................................................................................................................
49 Art. 91.
Verifica................................................................................................................................
50 Titolo IV - L’autonomia finanziaria e
impositiva Art. 92. Autonomia
finanziaria.......................................................................................................
50 Art. 93. Autonomia
impositiva......................................................................................................
50 Art. 94. Statuto dei diritti del
contribuente..................................................................................
51 Art. 95. La contabilità
comunale....................................................................................................
51 Art. 96. Revisione
economico-finanziaria....................................................................................
52 Art. 97. Norma
finale.......................................................................................................................
52 4 Titolo I - Principi
Generali di Autonomia Capo I - Principi
Istituzionali Art.1 L’Autonomia
della Comunità 1. La Comunità che
costituisce il Comune di Bagheria è autonoma, secondo i
principi affermati dalla Costituzione, dalla legislazione della
Regione Siciliana, dal Testo Unico degli ordinamenti degli enti
locali e dal presente Statuto. 2. Le istituzioni rappresentative e gli istituti di
partecipazione diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli
interessi della Comunità bagherese che ne indirizza
l’esercizio delle funzioni, a lo scopo di renderle coerenti con
i valori dell’uguaglianza, senza distinzione di sesso,
religione o condizione sociale, della libertà, della
solidarietà, della partecipazione popolare, dell’autonomia
personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene
fondamentali nella propria vita sociale. 3. L’ordinamento
e lo Statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e
democratica dei cittadini alle attività comunali per il
progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la
tutela della sicurezza e della civile convivenza. 4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e
ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni
della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo
sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro,
condizioni degne del suo passato. 5. La Comunità
esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le
forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dalla
legislazione della Regione Siciliana, dal Testo Unico degli
ordinamenti e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi
interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l’azione
di governo e l’attività di gestione del Comune. 6. Ai principi
stabiliti dalla Carta Europea dell’autonomia locale, ratificata
dall’Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira
l’ordinamento del Comune e l’azione degli organi preposti
ad attuarlo.
Art.2 L’autonomia e
l’adeguamento dell’Ordinamento Comunale 1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa,
organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano
consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di
esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel
precedente articolo. 2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente
Statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori
affermati con i principi della legislazione della Regione Siciliana,
del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge
di riforma dell’amministrazione, decentramento, semplificazione
e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59 nei limiti del
recepimento nella legislazione regionale, e dalle leggi generali
emanate per l’attuazione delle riforme. 3. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei
regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle
leggi richiamate nel comma precedente, al presente Statuto ed alla
legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede
entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente norma,
all’adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle
materie attribuite all’ente, dei quali lo stesso non è
dotato. 4. La Giunta, nell’ambito delle sue competenze,
provvede alla revisione, all’adeguamento ai principi generali,
a quelli dalla legislazione della Regione Siciliana, e del titolo IV
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 ed al presente Statuto del regolamento che disciplina
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 5 5. L’esercizio dell’autonomia statutaria
e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati
dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti
locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L’entrata
in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o
limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l’obbligo
per il Consiglio di adeguare lo Statuto entro 120 giorni dall’entrata
in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto
dall’esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla
scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso
incompatibili. Art.3 Gli indirizzi
generali dello Statuto per l’organizzazione del Comune 1. Il presente Statuto è l’atto
fondamentale che garantisce l’attuazione dell’autonomia
organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze
dei suoi organi e indirizza l’esercizio delle funzioni
attribuite all’ente dall’ordinamento. 2. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e
di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche sono
esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative
stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine
di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i
risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi
e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la
concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano
realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i
tempestivi interventi di correzione che risultino necessari. Capo II - L’autonomia
statutaria e normativa Art.4 Lo
Statuto comunale, la legislazione della Regione Siciliana ed il Testo
Unico 1. Il presente Statuto stabilisce, nell’ambito
dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente e dal Testo
Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in
conformità all’art. 6 dello stesso, le norme
fondamentali dell’organizzazione del Comune, l’attribuzione
degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze,
le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme
di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell’accesso alle informazioni ed
ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a
quant’altro previsto dal Testo Unico. 2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal
Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi
costituzionali e legislativi di autonomia, determina l’ordinamento
generale del Comune e ne indirizza e regola l’azione
amministrativa, i procedimenti, l’adozione degli atti, secondo
il principio di legalità. 3. La revisione statutaria può essere promossa
da almeno: a)
10% dei cittadini scritti nelle liste elettorali; b)
un quarto dei consiglieri comunali assegnati mediane il deposito
presso il Segretario generale di una norma sostitutiva corredata da
adeguata relazione esplicativa. 4. La proposta non può essere
messa in discussione prima di due mesi e non oltre tre dalla sua
presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il Sindaco cura
che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al
contenuto della proposta ed ai risultati della deliberazione
consiliare. 5. Una proposta di revisione statutaria
non accolta dal Consiglio comunale non può essere riproposta
se non dopo due anni dalla data di prima presentazione. 6. L’approvazione della proposta di revisione
statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per
l’approvazione dello Statuto. 6 Art.5 I Regolamenti
Comunali 1. Il Consiglio
comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, anche
regionale e dallo Statuto, esercita l’autonomia normativa con
l’adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza.
I regolamenti disciplinano in particolare l’organizzazione ed
il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento,
il procedimento amministrativo, l’esercizio delle funzioni e la
gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà
sociale; gli interventi per lo sviluppo dell’economia, per la
diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con
gli stessi è regolato l’esercizio dell’autonomia
impositiva e le tariffe dei servizi, l’attività
edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e
dell’ambiente, l’uso delle strutture pubbliche, la tutela
del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per
ogni altra funzione ed attività, di interesse generale,
effettuata dal Comune. 2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri stabili dal
Consiglio comunale, adotta l’ordinamento generale del personale
e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e responsabilità. 3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dal presente Statuto, approva il regolamento
attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile. 4. Il Consiglio comunale provvede ad adegare ai
principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti
con i quali il Comune esercita l’autonomia impositiva. Art.6 Regolamenti Comunali Sanzioni
Pecuniarie e Amministrative 1. L’esercizio del potere sanzionatorio per le
violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti
prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità
a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale
che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto
dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689
e successive modificazioni. 2. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni
stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme
dalle stesse previste. 3. Per la prima applicazione delle presenti norme e
prima della revisione o adozione dei nuovi regolamenti, il Consiglio
comunale approva, entro dodici mesi dall’entrata in vigore
dello Statuto, nell’ambito dei poteri di cui all’art. 42,
comma 2, lettera a) del Testo Unico n. 267/2000, con provvedimento
deliberativo, per le violazioni alle norme di ciascun regolamento,
tipologia di ordinanze e di atti precettivi, la misura massima della
sanzione applicabile, nei limiti di cui alle disposizioni richiamate
nel primo comma. 4. Il provento delle sanzioni pecuniarie
amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale,
per il finanziamento delle spese nello stesso previste. Art.7 1. Il Comune è ente con competenza generale,
rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo
territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale
finalità primaria dell’impegno politico e sociale dei
propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare
alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle
quali si fonda l’autonomia. 2. Al Comune spettano tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona
ed alla Comunità, dell’assetto, protezione ed ordinato
uso del territorio e dello sviluppo economico. 7 3. Dalle competenze comunali di cui ai precedenti
commi sono escluse le funzioni che la Costituzione e le leggi
generali attribuiscono allo Stato, alle regioni e ad altri soggetti. 4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e
di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo
il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue
funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali. 5. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in
ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di
cooperazione con altri comuni e con la Provincia. 1. Gli organi di
governo del Comune indirizzano l’azione amministrativa e
l’attività degli organi di gestione ponendo al centro
della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, la
prevenzione come stile operativo di ogni intervento; la pace e la non
violenza come valore guida, per il conseguimento dei seguenti fini: a) promozione ed
affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione
e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la
sicurezza personale e sostenendone l’elevazione delle
condizioni personali e sociali; b) assunzione di
iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità,
sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in
particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano
in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per
assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di
autosufficienza, favorendo e sostenendo anche le associazioni
professionali e del volontariato; c) concorrere a
garantire, nell’ambito delle loro competenze, il diritto alla
salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione
e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche; d) sostegno,
nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle
iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa,
all’istruzione; e) tutela del
patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità
valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo
fruibili i beni che lo costituiscono; f ) tutela della
famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per
assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e
donne; g) promozione
dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli
impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i
cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società
sportive, a promuovere l’educazione motoria ed a favorire la
pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le
iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione,
socializzazione; Le iniziative e gli
interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del
Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini
nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro
azione a principi di equità e solidarietà; h) tutela dei
bambini, secondo la convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia approvata dall’ONU il 20 novembre 1989
ratificata nel luglio 1991 dal Parlamento Italiano. E’ istituito un
osservatorio municipale sulla dispersione scolastica che si occupi
anche di altre tematiche attinenti il disagio minorile conseguente
all’abbandono della scuola (lavoro nero, abusi, sfruttamento da
parte della criminalità)”. 2. Il Comune promuove
e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti
territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali
e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che,
integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento
dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di
sviluppo. 3. Il Comune adempie
ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso
attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la
fruizione da parte dei cittadini. 8 4. Il Comune esercita
le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità
previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per
questi interventi dalla legislazione regionale. 1. Il Comune
considera valori fondamentali l’ambiente ed il paesaggio e ne
assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero
ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre
l’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per
assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro. 2. La pianificazione
urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del
territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei
caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico,
facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di
trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il
trasferimento di attività incompatibili con le residenze in
altre zone per le stesse previste nell’ambito del territorio
comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare
l’edificabilità nelle zone collinari, per assicurare
preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare
il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e
deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre
1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93. 3. Il Comune promuove
iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo
locale, con piani d’insediamento produttivo per la piccola e
media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite
le associazioni rappresentative degli operatori economici, per
offrire opportunità di lavoro ai cittadini. Il confronto con
le forze sindacali ed imprenditoriali è riconosciuto dal
Comune come momento necessario nella formulazione della
programmazione economica e sociale comunale ed in tutte le attività
ed iniziative in cui è ravvisata l’esigenza della tutela
e difesa del lavoratore e che comunque riguardino il lavoro,
l’occupazione a qualsiasi livello sia pubblico che privato. 4. Promuove il
sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli
interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla
formazione dell’offerta turistica e con i soggetti pubblici e
privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo
2001, n.135, di riforma della legislazione nazionale del turismo. 1. Il Consiglio comunale, anche su proposta della
Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità
economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di
apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
precisandone limiti, durata, forme e periodicità delle
consultazioni fra gli enti contraenti, rapporti finanziari fra loro
intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. 1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere
regolamentare organizzano l’esercizio delle funzioni e la
gestione dei servizi con sistemi che consentono l’immediata,
agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione
delle prestazioni con gli stessi disposti. 2. Il Comune estende
gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza
operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e
nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi
centrali dei servizi. 9 Art.12 1. Gli organi di
governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano
l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa il
principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle
norme del presente statuto i regolamenti e l’organizzazione
comunale. 2. I cittadini
riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono
esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi
di competenza comunale, nelle forme stabilite da un apposito
regolamento. 1. Il Comune attua le
disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite
con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Il Comune dispone
la più ampia semplificazione procedimentale e documentale
dell’attività degli organi di governo e
dell’organizzazione di gestione consentita, nell’ambito
della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale
azione è l’eliminazione delle procedure che oggi
gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa
ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve
sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata,
essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali,
che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei
cittadini. 3. In apposite
riunioni indette e coordinate dal Direttore generale i Dirigenti ed i
Responsabili dell’organizzazione esaminano i criteri generali
che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e
definiscono il programma degli interventi di semplificazione da
effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma.
Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini
per completare l’informatizzazione delle procedure e per
l’attivazione degli strumenti telematici ed elettronici
previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n.
445/2000. 4. Ciascun Dirigente,
per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione
dei procedimenti amministrativi e ne valuta l’effettiva utilità
per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli
obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le
procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli
interventi programmati e, dopo la presa d’atto dell’organo
predetto e comunque trascorsi venti giorni dall’invio della
comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza. 5. Il Dirigente, per
gli interventi per i quali è necessario procedere alla
modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente
del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio
stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di
entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del
servizio finanziario. 6. Il Comune assume
le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di
semplificazione di cui all’art. 20, primo comma, della legge 15
marzo 1997, n. 59. 7. La semplificazione
dell’azione amministrativa e documentale e la riduzione dei
costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali
degli organi di governo e della dirigenza dell’organizzazione.
I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio
comunale e resi noti ai cittadini. 8. II regolamento
definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in
condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi
sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali. 10 9. Lo studio del
programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal
presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo
coordinato, con i comuni con termini che perseguono le medesime
finalità, valutando in tal caso anche l’utilità
di realizzare una rete che consenta l’esercizio associato di
funzioni e servizi per la popolazione dell’intera area
intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli
comunali e stipulata ai sensi dell’art. 30 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione
all’accordo, compresa l’eventuale costituzione,
temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi
da effettuare. 1. I confini
geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al
Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita
le sue funzioni ed i suoi poteri. Il territorio del Comune su cui è
insediata la comunità di Bagheria ha una estensione di kmq.
29,68 e comprende la frazione marinara di Aspra. 2. Il Comune può
estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di
fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la
cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e
l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle
quali dimorano temporaneamente, anche attraverso la stipula di
convenzioni con altri comuni ed Enti. 3. Il Consiglio e la
Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è
ubicata nel Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto, in casi
particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto
alla sede comunale, senza preventiva autorizzazione consiliare, su
decisione del presidente, previa consultazione dei capigruppo. 1. Il Comune ha un
proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio
Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
2. L’uso e la
riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del
Comune. 3. Il Comune ha un
proprio sigillo recante il proprio stemma. 1. Le attività
del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità
e della massima conoscibilità. 2. Nel municipio e
nelle sedi circoscrizionali sono previsti appositi spazi da destinare
ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi
e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di
pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura
l’affissione degli atti.
3. Al fine di
garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle
attività del Comune, sono previste ulteriori forme di
pubblicità con apposito regolamento. Titolo II – Gli istituti di
partecipazione popolare Capo I – Organi ed istituti Sezione 1. Principi generali 11 1. La partecipazione
è un diritto della popolazione della Comunità nella
quale sono compresi:
a) i cittadini iscritti nelle
liste elettorali del Comune; b) i cittadini
residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici
anni di età; c) gli stranieri e
gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell’anagrafe da
almeno tre anni; d) le persone non
residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività
di lavoro, professionale e imprenditoriale. 2. I diritti di
partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in
forma associata. 1. Il Comune
riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite
dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della
comunità mediante la promozione di finalità culturali,
sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità
e che non perseguono fini di lucro. 2. La Giunta, secondo
le decisioni espresse dal Consiglio e d’intesa con l’Ufficio
di Presidenza, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e
sostenere l’istituzione di autonome e libere associazioni di
partecipazione popolare all’amministrazione del Comune, anche
su base di quartiere o di frazione, per assicurare, per tali
finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e
di coloro che operano stabilmente nell’ambito comunale. 3. Con apposito
regolamento da approvarsi dal Consiglio entro 90 giorni dall’entrata
in vigore dello statuto sono determinate le modalità per
l’iscrizione delle Associazioni di partecipazione popolare,
senza spese, e con procedure effettuate d’ufficio,
nell’apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo
di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle
Associazioni stesse con l’ente. 4. L’Ufficio
di Presidenza del Consiglio e la Giunta, attraverso un apposito
servizio istituito presso il settore amministrativo comunale,
assicurano alle associazioni di partecipazione tempestive
informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle
modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle
associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la
migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il
miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai
cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei
costi. L’attività di comunicazione e di valutazione
delle proposte viene effettuata d’intesa fra la Presidenza del
Consiglio e la Giunta. 5. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio e la Giunta indicono, d’intesa, con la
periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i
rappresentanti delle associazioni, con l’intervento dei
dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le
proposte pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e
definirne modi e tempi. 6. Il Consiglio comunale e la Giunta, prima di
assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse
generale effettuano la riunione dei rappresentanti delle Associazioni
iscritte nel registro di cui al terzo comma, per conoscere le loro
valutazioni e confrontare la posizione dell’amministrazione con
quelle degli organi di partecipazione. 1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al
Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono
esaminate dall’assessore competente per materia, insieme
con il dirigente responsabile
12 del servizio
interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a
consultare gli interessati e a dare risposta nel più breve
tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento. Analoga
informazione deve essere trasmessa all’Ufficio di Presidenza e
ai Gruppi Consiliari. 2. Per le richieste
relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta
l’Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi
che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti i cittadini
interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato
nel precedente comma. 3. Le istanze,
petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di
competenza di tale organo, sono
trasmesse immediatamente all’Ufficio di Presidenza che ne
informa il Sindaco ed i Gruppi Consiliari e le sottopone, a seconda
del loro oggetto, all’Assemblea od alla Commissione competente.
Il Presidente del Consiglio, quando l’istanza è di
competenza dell’Assemblea, deve sentire i cittadini
interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di
competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata
dal Presidente il quale precisa, nella stessa, l’organo che si
è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata
copia al Sindaco ed ai Gruppi Consiliari. 4. Le proposte presentate da almeno 200 cittadini
sono inoltrate dal Sindaco al Consiglio comunale, che dovrà
iscriverle all’ordine del giorno entro un mese dalla
presentazione e farne oggetto di discussione e deliberazione di
accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, o di risposta, a seconda
dei casi, entro e non oltre due mesi dalla presentazione. 5. Gli organi associativi ed i cittadini, anche in
forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le
quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti
dell’attività amministrativa. La risposta
all’interrogazione va data per iscritto entro trenta giorni
dalla presentazione. Art.20 Consultazioni della popolazione 1.Il Comune, allo scopo
di realizzare la partecipazione popolare all’azione del Comune,
prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:
a) consulte;
b) conferenze di
settore;
c) consigli comunali
aperti;
d) referendum
consultivi;
e) incontri con la
popolazione promossi dal Sindaco;
f)
realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini. 2. Gli incontri di cui
alla precedente lettera e) possono essere promossi dal Sindaco, anche
dietro sollecitazione del Consiglio e della Giunta, in occasione di
adozione di atti amministrativi a contenuto generale al fine di
acquisire utili suggerimenti e pareri. 3.
In luogo degli incontri di cui sopra però la consultazione può
avvenire attraverso l’invio di materiale documentario con
richiesta di suggerimenti e pareri. 4.
Ai fini dei precedenti commi 2° e 3° sono consultabili coloro
che hanno facoltà di partecipare al relativo procedimento
amministrativo, gli organi di decentramento comunale, i
rappresentanti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali,
delle organizzazioni religiose, sociali, delle associazioni culturali
e professionali e delle libere formazioni democratiche e civili
presenti nel territorio comunale. 5. Il ricorso alle
ricerche ed alle indagini di cui alla lettera f) del comma 1° del
presente articolo può avere luogo quando si devono acquisire
dati ed elementi statistici, economici, tecnico scientifici e
sociologici. In tal caso l’incarico è affidato a mezzo
convenzione ad Enti Pubblici o ditte private altamente specializzate
e di indiscussa e riconosciuta esperienza nel settore specifico. 13 6.
Nell’esercizio delle attribuzioni relative alla disciplina
degli orari di cui all’art.36, 3 comma, della legge 142/90, il
Sindaco promuove apposite conferenze di servizio con i responsabili
delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio
comunale, con i rappresentanti delle associazioni dei commercianti e
consulta le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti pubblici e degli
esercizi commerciali e le associazioni che hanno per finalità
la tutela degli interessi del consumatore e degli utenti. 7. Il Comune, con
apposito atto del Consiglio, istituisce Consulte di settore. 8. Le modalità di
costituzione e di funzionamento sono determinate dal Consiglio
stesso. 9. Alle Consulte di
Settore sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza le
seguenti funzioni: a)
rilascio di pareri consultivi richiesti da organi
dell’Amministrazione comunali; b)
l’emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte
relativamente alle attività, ai servizi e agli atti del
Comune; i rilievi, le raccomandazioni e le proposte sono attivati per
iniziativa autonoma delle consulte; 10. Le Consulte possono
accedere agli atti dell’Amministrazione comunale, con le
modalità previste dalla normativa vigente. 11. Sono previste le
seguenti consulte: a)
consulta dell’economia, del consumo e dell’utenza; b)
consulta femminile e delle pari opportunità; c)
consulta per l’ambiente e la tutela del patrimonio
artistico-monumentale; d)
consulta del tempo libero( sport, turismo e spettacolo); e)
consulta sanità e della solidarietà sociale; f)
consulta della cultura e della pubblica istruzione; g)
consulta giovanile; h)
consulta sui minori, con le seguenti finalità: A.
Realizzare e promuovere sui problemi dei minori attività di
studio, di ricerca e di indagine, elaborare, promuovere progetti,
attuare verifiche, valutazioni; B.
Favorire il collegamento fra i vari interessati ai fini
dell’impostazione e del perseguimento di una politica unitaria
per i minori; C.
Predisporre una relazione annuale sull’azione amministrativa
sviluppatasi nel perido sul territorio regionale per quanto attiene
ai problemi dei minori anche al fine di permettere alla Giunta la
formulazione di direttive agli organi interessati. i)
consulta sugli anziani; j)
consulta sugli immigrati. 12. Il Consiglio
comunale, ove ne ravvisasse la necessità, potrà
prendere in esame l’istituzione di nuove consulte. Ciò
non costituirà modifica al presente Statuto”. 13. In presenza di particolari ragioni sociali o
politiche il Sindaco, il Presidente dell’Assemblea del
Consiglio comunale, la Conferenza dei capi gruppo, la giunta, un
terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari
a 1000 possono chiedere la convocazione del Consiglio comunale
aperto. Il
Consiglio comunale viene convocato dal Presidente dell’Assemblea
del Consiglio comunale tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi
siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi
lo consenta. Della
convocazione del Consiglio deve essere data la massima pubblicità,
anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicati sugli organi di
informazione ed inviti personali, secondo le modalità
stabilite dal sindaco di concerto con la conferenza dei capi gruppo. Il
Consiglio comunale aperto è presieduto dal Presidente
dell’assemblea del Consiglio comunale che lo coordina e ne
indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere
la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata.
Ulteriori modalità di svolgimento del Consiglio comunale
aperto saranno dettate dal regolamento. 14 Del
Consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si
trarrà un ordine del giorno, che il Consiglio comunale potrà
poi recepire. Nel
corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello
reso pubblico. Art.21 1. L’attività
amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è
effettuata sono improntati ai principi di imparzialità,
partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed
economicità che costituiscono criteri non derogabili per
l’attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 come recepita con l.r. 10 del 1991 e dal
regolamento comunale. 2. Il regolamento
comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina
del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro
partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei
documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra
disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità
dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi
essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto,
responsabilità di un unico soggetto per l’intera
procedura. 3. In particolare nel
procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento
deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge,
comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che
per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento
può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a
partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo
ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere
garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del
procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione
rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale
dell’interessato, senza spese, copie. od estratti informali di
documenti. 4. Le memorie,
proposte, documentazioni presentate dall’interessato - o da
suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse
deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell’emanazione
del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica
soggettiva dell’interessato. 5. Il Comune,
compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, entro
dall’entrata in vigore del presente articolo,
all’organizzazione del servizio con strumenti elettronici,
informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il
collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende
e le associazioni interessate. Art.22 1. Nell’ambito
del Comune il referendum consultivo, disciplinato dall’apposito
regolamento, è l’istituto con cui tutti gli elettori del
Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani,
progetti, interventi e su ogni altro argomento attinente
l’amministrazione del Comune. 2. Possono essere
indetti referendum propositivi e abrogativi su materie di esclusiva
competenza locale, secondo le modalità dell’apposito
regolamento. 3. I referendum
propositivi sono intesi a proporre l’inserimento
nell’ordinamento comunale di atti amministrativi generali, non
comportanti spese. I referendum abrogativi, sono intesi a deliberare
l’abrogazione totale o parziale di atti amministrativi a
contenuto generale. 4. Hanno diritto al
voto, nelle consultazioni referendarie, tutti i cittadini del Comune
che abbiano compiuto il 18° anno di età ed iscritti nelle
liste elettorali.
15 5. Non possono essere
indetti referendum, consultivi, propositivi o abrogativi aventi ad
oggetto:
i provvedimenti riguardanti tributi locali e tariffe;
il bilancio e conto consuntivo; i provvedimenti
inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti; i provvedimenti
relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o
concessioni; i provvedimenti
relativi al personale; i provvedimenti dal
quale siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei
confronti di terzi; i provvedimenti
sanzionatori; i provvedimenti di
mera esecuzione di norme statali o regionali; i provvedimenti
riguardanti l’affidamento di servizi a gestori pubblici o
privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o
aziende consortili; i provvedimenti
riguardanti la programmazione e la realizzazione delle opere
pubbliche; i provvedimenti che
sono già state oggetto di consultazione referendaria
nell’ultimo quinquennio; gli statuti delle
aziende speciali; gli atti concernenti
a salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di
persone; le attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali; gli atti relativi ad
indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da
piani e programmi; gli statuti e i
regolamenti comunali nelle parti in cui dispongano su argomenti
definiti alle lettere precedenti.
Art.23 1. I referendum sono
indetti dal Sindaco per la data fissata dal Consiglio Comunale. 2. I soggetti
promotori del referendum possono essere: un quinto degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; la maggioranza
assoluta del Consiglio Comunale; 3. Il Consiglio
Comunale stabilisce nell’apposito regolamento:
1. i requisiti
di ammissibilità ed i tempi;
2. le
condizioni di accoglimento;
3. le modalità
organizzative delle consultazioni. 4. Le consultazioni
referendarie devono riguardare materia di esclusiva competenza
locale, si possono svolgere una volta l’anno, e non possono
avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e
comunali. 5. Quando il
referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta sospendono
l’attività deliberativa sull’oggetto dello stesso,
salvo che sussistano ragioni di particolari necessità ed
urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato. 6. Il quesito da
sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed
intelligibili.
7. L’ammissibilità
dei referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è
sottoposta alla valutazione di una commissione, composta dal
Segretario comunale, dal Difensore Civico e da un magistrato a
riposo, cui spetta la Presidenza, scelto in base a criteri stabiliti
dal regolamento e nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri. 8. Non si procede al
referendum quando l’atto oggetto della proposta sia stato
annullato o revocato totalmente. Nell’ipotesi di annullamento o
di revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul
medesimo oggetto, la commissione di valutazione decide
sull’ammissibilità dei quesiti referendari. 16 Art.24 1. Il quesito
sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla
votazione almeno il 50 per cento degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente
espressi, senza computare le
schede bianche e nulle. 2. Gli organi
comunali competenti si adeguano entro sessanta giorni dalla
proclamazione dell’esito della consultazione, uniformando i
propri atti nei modi e nei termini previsti dall’apposito
regolamento. Art.25 1. Al fine di una
maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà
locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione
popolare, anche limitate a zone specifiche della città,
consistenti nella
distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a
campioni, in consultazioni di settore per categorie professionali o
utenti di servizi. 2. Sulle risultanze
di tali consultazioni indette dal Sindaco su proposta della Giunta o
del Consiglio, il Sindaco promuove un dibattito in Consiglio entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’esito.
1. Tutti gli
atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici. Sono
riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei
quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta
l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il
regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti
amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso
dell’Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e
documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune
assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle
associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano
motivata richiesta.
4. Il comune
assicura alle Associazioni locali, comprese le Associazioni sindacali
ed imprenditoriali, l’informazione sugli atti e sulle attività
del comune medesimo e degli Enti e Organismi da esso promossi o di
cui fa parte attraverso l’invio di apposite pubblicazioni e del
bollettino comunale;
5. Al fine di
consentire la più ampia partecipazione dei singoli e delle
loro formazioni sociali all’azione Amministrativa, il comune
istituisce il Bollettino del comune di Bagheria con cadenza
trimestrale. Nel Bollettino vengono tra l’altro pubblicati:
a. i bandi di
concorso per l’assunzione del personale, con l’indicazione
della data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, dei documenti, dei titoli e degli adempimenti
richiesti, dell’ufficio presso il quale possono essere
richieste informazioni, del calendario degli esami e di ogni altra
notizia sui concorsi, nonché, ad espletamento avvenuto, le
relative graduatorie e la nomina dei vincitori;
b. l’elenco
dei beneficiari collettivi (Enti o Associazioni o Fondazioni) di
contributi ed altre elargizioni del Comune, con l’indicazione
della somma erogata e della sua destinazione; 17
c. l’elenco
degli incarichi pubblici ricoperti dai consiglieri comunali e da
amministratori del comune, presso Aziende municipalizzate od altri
Enti dipendenti dal comune, con l’indicazione della natura
dell’incarico, della sua durata e del relativo compenso;
d. l’elenco
degli incarichi e delle funzioni ricoperte negli uffici comunali,
nelle Aziende Municipalizzate e in Enti dipendenti dal Comune, da
personale dipendente con i relativi compensi;
e. l’elenco
degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale
estraneo all’Amministrazione, con l’indicazione della
natura e della durata dell’incarico e del relativo compenso;
f.
l’elenco degli appalti di beni e servizi e dei contratti
stipulati, in proprio o come Ente appaltante, dal comune, da Aziende
Municipalizzate o da Enti dipendenti dal Comune, con l’indicazione
della data, dell’oggetto e del valore del negozio. L’elenco
deve essere aggiornato ogni sei mesi con riferimento alle procedure
di assegnazione dei lavori, agli stati di avanzamento, alle eventuali
richieste di perizie suppletive e di revisione prezzi, con
l’indicazione della scadenza prevista per l’ultimazione
dei lavori e del costo finale a carico dell’Amministrazione;
g. l’elenco
semestrale dei mandati di pagamento effettuati dall’Amministrazione
comunale, dalle Aziende Municipalizzate o da altri Enti dipendenti
dal Comune, a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quelli relativi a
retribuzioni del personale ordinario e straordinario, con
l’indicazione della data, del beneficiario, dell’importo
e delle casuali;
h. l’elenco
degli assegnatari degli alloggi comunali e di beneficiari o
destinatari di altri immobili comunque messi a disposizione dal
Comune;
i. copia
dello stato patrimoniale desunto dal bilancio consuntivo con
l’indicazione delle variazioni intervenute, nonché
l’estratto del bilancio di previsione dell’anno in corso,
adottato dal Comune, dalle Aziende Municipalizzate e da altri Enti
dipendenti dal Comune;
l)
l’elenco degli appalti e di altri negozi che riguardano lavori
incorso o da effettuare nella città, conferiti da Ministeri,
dall’Agenzia per il Mezzogiorno, o da altri Enti Pubblici con
tutte le indicazioni previste dalla precedente lettera f);
m) notizie attinenti
l’attività dei consigli di quartiere;
n) gli oggetti delle
delibere adottate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dai Consigli
di Quartiere, dalle Aziende Municipalizzate, da Enti dipendenti dal
Comune, le ordinanze, le licenze, le concessioni, i provvedimenti del
Sindaco e degli Assessori aventi tali facoltà;
o) l’attività
ispettiva. Il
Bollettino del Comune di Bagheria è distribuito gratuitamente
ai Consiglieri comunali, ai Consiglieri di quartiere e alle Consulte
di Settore, agli Organi d’informazione. Alle Associazioni,
Società, Organizzazioni nonché ai singoli cittadini che
ne facciano richiesta; il Bollettino viene venduto o inviato in
abbonamento al prezzo di copertina che verrà stabilito ogni
anno dall’Amministrazione sulla base dei costi complessivi
preventivati, previo parere della Commissione di cui al successivo
punto 4
6. A fine di
ogni anno, l’Amministrazione comunale pubblica con apposita
integrazione del Bollettino del Comune:
a) la pianta organica nominativa del
personale dipendente, diviso per ripartizione, uffici o servizi, con
l’indicazione delle qualifiche, del servizio effettivamente
espletato, nonché dei posti vacanti;
b) l’inventario di tutti i beni
immobili appartenenti al Comune, alle Aziende Municipalizzate o ad
altri Enti dipendenti dal Comune, anche se ubicati fuori dalla città,
nonché dei beni comunali destinati ad usi civici, al pubblico
godimento dei cittadini con l’indicazione della loro effettiva
destinazione; 18
c) le locazioni, i contratti di
affitto attivi e passivi e le cessioni a qualsiasi titolo di beni
comunali, con l’indicazione del contraente o l’ubicazione
dell’immobile, della relativa destinazione e stato di
conservazione.
7) E’
costituita un’ apposita Commissione di vigilanza sulla corretta
informazione del Bollettino composta dai Capi Gruppo Consiliari o
loro delegati. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente. In
caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il
consigliere più anziano d’età. Funge da
segretario un funzionario comunale appositamente delegato. Ai
componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza
d’importo pari a quello di sedute di Consiglio.
8) Il Direttore del
Bollettino è il Sindaco. Il Comitato di Redazione è
costituito:
a) dal Segretario Generale del Comune;
b) dai Capi Settori;
c) da un Consigliere comunale in
rappresentanza di ogni gruppo consiliare;
d) ai componenti del Comitato di Redazione è
corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello delle
sedute di Consiglio.
9. Per
l’attuazione del presente Bollettino, l’Amministrazione
comunale entro un anno dalla data di approvazione dello Statuto
Comunale, nell’ambito dell’attuale dotazione organica del
Comune, istituirà l’ufficio di Redazione del Bollettino
dotandolo del personale e delle strutture necessarie.
10. E’ fatto obbligo ai
responsabili delle ripartizioni e ai Segretari di Consigli di
Quartiere di trasmettere con periodicità quindicinale tutte le
notizie ed i documenti oggetto del Bollettino.
11. L’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità
all’art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle
aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente
articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli
interessati e render note le modalità per esercitarli.
L’Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale
anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con
uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione
dei dati e delle notizie. Sezione 4. Il difensore civico comunale
1. A garanzia
dell’imparzialità e del buono andamento
dell’Amministrazione è istituito l’ufficio del
difensore civico.
2. Il
difensore civico è organo individuale. Per il difensore civico
è prevista un’indennità di funzione.
3. A richiesta
di chiunque vi abbia diretto interesse il difensore civico interviene
presso l’Amministrazione comunale e le aziende, società,
enti da questa dipendenti o controllati, per assicurare che il
procedimento amministrativo abbia il regolare corso e che gli atti
amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati. Il
difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa
assicurando l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti
segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
4. Il
Difensore civico esercita anche le funzioni di Garante del
contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto
del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212. Con il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si
provvede ad assicurare all’Ufficio del Difensore civico le
professionalità necessarie.
5. Con
apposito regolamento saranno previste ulteriori disposizioni relative
all’indennità di funzione, alle funzioni, organizzazione
e poteri del Difensore Civico. 19 1. Può essere
nominato difensore civico qualsiasi cittadino che abbia competenza
giuridico-amministrativa, che sia iscritto nelle liste elettorali del
Comune di Bagheria ad eccezione: a) dei membri
dei parlamenti europeo e nazionale, dei consigli regionali,
provinciali e comunali, nonché del comitato regionale di
controllo e delle sue sezioni staccate; b) dei
candidati al consiglio comunale di Bagheria e al consiglio della
Provincia Regionale di Palermo nelle ultime elezioni; c) dei
dipendenti del Comune, delle istituzioni, aziende, società,
enti, controllati dal Comune o da esso finanziati; d) dei
componenti gli organi direttivi o assembleari dei consorzi, ivi
compresi quelli obbligatori e le U.S.L., delle aziende, istituzioni,
società o enti controllati dal Comune e da questi finanziati o
convenzionati; e) di coloro
che abbiano ricoperto la carica di Sindaco o assessore del Comune di
Bagheria nei precedenti cinque anni. 1. Il difensore
civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale
entro sei mesi dal suo insediamento con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. La medesima maggioranza occorrente
per la nomina è necessaria anche per la revoca del difensore
civico. 2. Il difensore
civico è scelto dall’elenco dei soggetti aventi i
requisiti prescritti, formulato dalla I Commissione Consiliare, a
seguito di presentazione diretta delle candidature individuali, in
base ad un apposito avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio del
Comune e da affiggersi nelle vie e piazze della città e della
circoscrizione di Aspra. 3. Il difensore
civico resta in carica per l’intera consiliatura. 4. Il difensore
civico, inoltre, cessa dalla carica in caso di: a) dimissioni; b)
sopravvenuta incompatibilità; c) revoca. Il Difensore civico
può essere revocato dall’incarico prima della scadenza
di cui al primo comma con deliberazione adottata dal Consiglio su
richiesta motivata presentata da almeno due quinti dei Consiglieri.
La richiesta è inviata al Presidente del Consiglio che ne
trasmette copia all’interessato invitandolo a presentare entro
dieci giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio
comunale, entro i venti giorni successivi, esaminata la richiesta e
le deduzioni dell’interessato, adotta le proprie decisioni con
votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti
prevista per la nomina. 5. Alla scadenza del
mandato dell’attuale Difensore Civico, il suo successore durerà
in carica fino alla fine della consiliatura in corso. 6. La carica di difensore Civico potrà essere
esercitata consecutivamente solo per due volte. 1. Il difensore
civico può: a) chiedere
l’esibizione di tutti gli atti o i documenti relativi
all’oggetto del proprio intervento ed interpellare direttamente
i funzionari dirigenti e gli amministratori, che sono tenuti a
rispondere. Al difensore civico non potrà essere opposto il
segreto d’ufficio, al quale egli stesso è tenuto nei
casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; 20 b) invitare al
riesame od alla modificazione degli atti emanati quando riscontri
vizi ed irregolarità. 2. Il difensore
civico: a) segnala i
propri interventi e l’inottemperanza alle proprie richieste, al
sindaco e alle conferenze dei capi gruppo;
b) presenta annualmente al Consiglio comunale una
relazione resa pubblica e disponibile sulle proprie attività; c) può
chiedere, ove lo ritenga opportuno, di essere ascoltato dal Consiglio
comunale; d) propone,
ove lo ritenga opportuno, interventi finalizzati a rimuovere i
fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che
limitano l’esercizio dei diritti previsti dalle leggi di tutela
dei diritti del cittadino sia statali che regionali. 3. L’intervento
del difensore civico può essere richiesto senza vincoli di
forma da cittadini singoli o associati. Egli svolge le proprie
funzioni almeno tre giorni la settimana:
a) ricevendo i
cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di
partecipazione nell’ufficio messo a sua disposizione
dall’Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il
Presidente del Consiglio comunale e rese note al pubblico con ogni
idoneo mezzo d’informazione;
b) ricevendo
direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica,
le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione
inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di
partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi,
irregolarità ed altre situazioni per le quali è
richiesto il suo intervento;
c) effettuando
accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio, restando
egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla
legge;
d) trasmettendo ai
dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato
dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai
precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore
civico, anche se non accoglibili, i dirigenti o responsabili di
servizi hanno l’obbligo di dare risposta entro il più
breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento. Il
funzionario che omette la risposta o la rende in modo palesemente
insufficiente è soggetto, su rapporto del Difensore civico, a
procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;
e) formulando
eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una
migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
f) convocando
i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà
che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione. Art.31 1. L’ufficio del difensore
civico ha sede presso il Palazzo comunale. 2. Il Comune mette a disposizione
del difensore civico mezzi e personale sufficiente per il regolare
assolvimento dei compiti previsti. 1. Il Consiglio
comunale, anche su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la
forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni
contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni
e dei servizi di cui il Comune è già
titolare e di quelli allo stesso conferiti con
la
21 riforma di cui alla
legge 15 marzo 1997, n. 59. L’individuazione dell’ambito
territoriale per la gestione associata è effettuata con il
programma concertato con la Regione, secondo le intese raggiunte con
gli altri Comuni interessati. 2. Gli organi di
governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri
Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più
idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
comprendente la gestione per convenzione, i consorzi e le unioni di
comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall’art. 4, terzo
comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e
servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene
ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei
cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità
organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio,
efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna
delle tre forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i
risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato
e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta
l’adozione. 3. Il Consiglio
comunale può decidere di sperimentare la forma associativa
prescelta per un periodo che viene stabilito d’intesa con gli
altri Comuni, alla conclusione del quale la stessa può essere
confermata o trasformata in altra prevista dalla legge, fermo
restando l’impegno di esercitare in forma associata le funzioni
ed i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente
aggiunti. 1. Il Consiglio
comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire
obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può
deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o
con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati. 2. Le convenzioni
devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni
e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la
periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i
rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e
garanzie. 3. Le convenzioni
devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di
dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti
partecipanti alla scadenza delle stesse. 4. Le convenzioni
possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è
affidato l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti. 5. Gli enti associati
nella gestione convenzionata adeguano l’ambito dei partecipanti
alla convenzione e l’organizzazione dei servizi agli indirizzi
espressi dalla legislazione della Regione Siciliana, ed utilizzano le
incentivazioni previste per ampliare l’area di fruizione dei
servizi e ridurre il costo a carico degli utenti. 1. Per la gestione
associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può
deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove
interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a
maggioranza assoluta dei componenti: a) la convenzione che
stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli
enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea;
i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti
consorziati; b) lo statuto del
Consorzio. 2. Il Consorzio è
ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. Sono organi del
Consorzio: 22 a) l’Assemblea, composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della
Provincia o di un Assessore o Consigliere loro delegato, ciascuno con
responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’Assemblea elegge
nel suo seno il Presidente; b) il Consiglio
d’amministrazione ed il Presidente sono eletti dall’Assemblea.
La composizione del Consiglio d’amministrazione, i requisiti e
le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione
e di revoca, sono stabilite dallo statuto del Consorzio. 4. i membri
dell’Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla
carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi
subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche. 5. Il Consiglio
d’amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per
cinque anni, decorrenti dalla data di nomina. 6. L’Assemblea
approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto. 7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed
economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio
nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il
Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione
del Consorzio. 8. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si
applica l’art.25 della L.R. n.30/2000 1. Il Consiglio
comunale, anche su proposta della Giunta, può promuovere e
aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità
di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti
partecipanti, per assicurare l’esercizio dei compiti e servizi
uniti con criteri di razionalità, economicità,
efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più
elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio
adotti i provvedimenti di cui sopra, l’attuazione degli stessi
è regolata dalle altre norme del presente articolo. 2. Il Consiglio
comunale approva l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione,
previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni
partecipanti. 3. L’approvazione
dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione è
effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le
maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie. 4. Lo statuto prevede
che il Presidente dell’Unione è nominato tra i Sindaci
dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da
componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze. 5. L’Unione ha
potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria
organizzazione, per l’esercizio delle funzioni ad essa
attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni
partecipanti. 6. All’Unione
si applicano, se compatibili, i principi previsti dall’ordinamento
dei Comuni ed in particolare le norme della legislazione della
Regione Siciliana e del Testo Unico in materia di composizione degli
organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può
comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari
alla popolazione residente complessiva dell’Unione. 7. All’Unione
competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui
servizi che sono da essa effettuati. Art.36 1. Al fine di
assicurare la migliore fruibilità dei servizi erogati dal
Comune, il Consiglio provvede all’individuazione, nel
regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare
sul territorio. 23 2. Con lo stesso
regolamento sono stabiliti i principi concernenti l’organizzazione
e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività
decentrate. L’ambito
territoriale delle eventuali circoscrizioni di decentramento è
individuato con riferimento alla più idonea organizzazione dei
servizi di base e in funzione della valorizzazione delle diverse
realtà storico-sociali, culturali ed economiche presenti nel
territorio. E’ confermata
come Circoscrizione di decentramento la frazione di Aspra, il cui
Consiglio Circoscrizionale è composto da 12 Consiglieri. 3. Sono organi della
Circoscrizione il Consiglio ed il Presidente.
a) Il Consiglio di
Circoscrizione dura in carica cinque anni, viene eletto
congiuntamente al Consiglio comunale e decade nei casi previsti e con
le modalità stabilite dalla legge. b) Il Presidente è
eletto dal Consiglio di Circoscrizione nel suo seno, a scrutinio
segreto e a maggioranza assoluta. In seconda votazione si procede al
ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che
abbia riportato la maggioranza semplice. II Consiglio
circoscrizionale elegge altresì un Vice Presidente con le
stesse modalità di elezione dei Presidente. L’elezione
deve avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti,
ovvero dalla data in cui si è verificata la vacanza. II
Presidente è coadiuvato, nell’esercizio delle sue
funzioni, dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento. 4. È
confermata come circoscrizione di decentramento la frazione di Aspra,
il cui consiglio circoscrizionale è composto da 12 consiglieri
eletti a suffragio diretto secondo le norme previste per l’elezione
del Consiglio comunale. Le attribuzioni, le modalità di
elezione del presidente e l’eventuale istituzione e
composizione dell’ufficio di presidenza sono disciplinate dal
regolamento, così come l’individuazione di altre
circoscrizioni. 5. Sulla base dei
principi stabiliti dal regolamento ogni consiglio circoscrizionale
disciplinerà con proprio atto il suo funzionamento. II
Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di costituire al suo
interno Commissioni permanenti disciplinate in base al regolamento
interno di ciascuna Circoscrizione.
6. Il regolamento sul
decentramento individua, in relazione alle esigenze della popolazione
e alle strutture esistenti sul territorio, i servizi di base la cui
gestione viene attribuita alle circoscrizioni. 7. La circoscrizione
provvede alla gestione dei servizi di base nel rispetto degli
indirizzi e delle direttive del Consiglio comunale. Al fine di
assicurare la migliore fruibilità dei servizi il regolamento
di decentramento e quello di organizzazione individuano le funzioni
amministrative da delegare in via permanente alle circoscrizioni. 8. In sede di
approvazione degli atti fondamentali vengono individuate quelle
attività di attuazione degli atti stessi che per la loro
attinenza con il territorio e la popolazione ovvero per motivi
organizzativi e funzionali, vengono delegate alle circoscrizioni
individuando altresì le risorse necessarie. 9. La circoscrizione deve esprimere il proprio parere
sugli atti normativi e di programmazione, specie su materie di
specifico interesse circoscrizionale. A tal fine il regolamento dovrà
prevedere le forme di comunicazione che consentano l’esercizio
di tale facoltà. 10. Il consiglio
circoscrizione promuove e valorizza la partecipazione. Garantisce,
nell’ambito della circoscrizione, l’esercizio del diritto
d’informazione, di accesso agli atti, attività,
indagini, pubblici incontri sui problemi di interesse della Comunità. 11. Il consiglio
della circoscrizione realizza specifiche consultazioni della
popolazione, promuove il preventivo confronto sui progetti di
interesse della circoscrizione, ricerca nella gestione dei servizi di
base forme di coinvolgimento di Associazioni ed organizzazioni del
volontariato presenti nella circoscrizione. 24 1. I Comune provvede
annualmente, con il bilancio di previsione, a garantire al consiglio
circoscrizionale sufficienti risorse finanziarie, tecniche e di
personale per l’espletamento delle funzioni proprie delle
Circoscrizioni e di quelle delegate. 2. A tal fine, la
Giunta consulta il presidente della circoscrizione, prima della
redazione del bilancio di previsione. Entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione del Comune da
parte dell’organo di controllo, il Consiglio di Circoscrizione
approva il bilancio di Circoscrizione. 3. Il Consiglio di
Circoscrizione approva, nei termini indicati dal regolamento, il
conto consuntivo che viene trasmesso ai revisori dei conti e che
costituisce allegato al conto consuntivo dei Comune. Art.38 1. Il consiglio
circoscrizionale per l’ambito della sua circoscrizione: - indirizza e
controlla l’esercizio dei servizi e delle funzioni delegate; - delibera gli
atti necessari alla gestione dei servizi attribuiti alla
Circoscrizione;
- elabora proposte,
redatte secondo le modalità stabilite dal regolamento sul
decentramento, da sottoporre all’esame della Giunta o del
Consiglio comunale;
- promuove
consultazioni fra i cittadini della Circoscrizione secondo le
modalità previste dal regolamento; . - esprime pareri
sugli atti normativi e di programmazione, specie su materie di
specifico interesse circoscrizionale nonché sugli atti
indicati dal regolamento sul decentramento;
- esprime, in
particolare, parere obbligatorio, entro i termini e con le modalità
stabiliti dai regolamenti comunali, sui piani urbanistici generali,
su quelli attuativi e sui progetti di opere pubbliche che riguardino
la Circoscrizione e sul bilancio preventivo del Comune. - può
formulare risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno riguardanti
l’attività del Comune; - potrà
altresì formulare proposte di atti fondamentali che sono
sottoposte al Consiglio.
- promuove
l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività
del Comune, nonché indagini, verifiche e dibattiti sui
problemi della comunità locale e su quelli di interesse
specifico della circoscrizione. - adotta gli atti
deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni delegate. 2. Il Presidente: - rappresenta la
Circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
- convoca il
Consiglio, ne predispone l’ordine dei giorno e lo presiede
secondo le modalità previste dal regolamento;
- sottopone al
Consiglio, per . l’approvazione, le proposte di deliberazione;
- dà impulso
all’azione del dirigente preposto agli uffici della
Circoscrizione in ordine all’attuazione dei programmi adottati
dal Consiglio di Circoscrizione e vigila sul concreto esercizio
dell’attività amministrativa e di gestione;
- esercita le
funzioni delegategli dal Sindaco nella sua qualità di
ufficiale di stato civile;
- prende parte o può
delegare uno o più consiglieri ai lavori delle Commissioni
consiliari e del Consiglio comunale laddove siano in discussione
questioni che riguardano la Circoscrizione di appartenenza;
- esercita ogni altra
funzione attribuitagli dal regolamento. 3. Il Presidente ed
il Vice Presidente del Consiglio Circoscrizionale cessano dalla
carica per dimissioni, decadenza o revoca per cattivo esercizio della
funzione. 25 Nel caso di
cessazione contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, assume
la Presidenza del Consiglio Circoscrizionale il Consigliere eletto
con il maggior numero di voti sino all’elezione del Presidente
che deve avvenire nella prima seduta utile. Le dimissioni del
Presidente e del Vice Presidente sono inoltrate al Consiglio
Circoscrizionale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d’atto 4. Le proposte di
deliberazione, sottoposte all’approvazione dei Consiglio di
Circoscrizione, devono contenere il parere in ordine alla regolarità
tecnica del responsabile dei servizio della Circoscrizione, il parere
contabile del responsabile dei servizio di ragioneria della
Circoscrizione e li parere di legittimità dei segretario della
Circoscrizione.
5. Le deliberazioni
del Consiglio di Circoscrizione relative a competenze proprie delle
Circoscrizioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione all’Albo pretorio – dalla quale dipende la
conoscenza legale del provvedimento – e, ai soli fini della
pubblicità notizia, all’Albo della Circoscrizione, salvo
l’ipotesi di cui al comma 7. 5. Contestualmente
all’affissione all’albo le deliberazioni sono trasmesse
al Sindaco, all’Assessore delegato e ai Capigruppo dei
Consiglio comunale.
6. Le deliberazioni
relative a funzioni delegate devono essere trasmesse ad un ufficio di
staff, individuato dal regolamento di organizzazione. Esse diventano
esecutive qualora entro 20 giorni il predetto ufficio non le rinvii
con osservazioni. 7. Le Circoscrizioni, entro il 30 settembre di
ciascun anno, presentano all’Amministrazione una relazione
riguardante i programmi che si intendono realizzare e i relativi
costi. Capo III – Organi di
Governo 1. Sono organi di
governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta
comunale. 2. Il Sindaco ed il
Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio
universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta,
sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva all’elezione. 3. Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare. Adottano gli atti, previsti dalla legge. Verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi stabiliti. 1. Il comportamento
degli amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni, deve
essere improntato all’imparzialità ed al principio di
buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le
funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle
proprie dei dirigenti e dei responsabili dell’attività
amministrativa e di gestione. 2. Gli
amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e/o nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
3. Al Sindaco, al
Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è
vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla
vigilanza del Comune. 26 1. Il Consiglio
Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga,
procede all’elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vice
Presidente secondo le modalità previste dalla legge. E’ istituito
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. Esso è
composto dal Presidente del Consiglio, da un Vice Presidente e da un
componente del Consiglio Comunale. L’ufficio di
Presidenza:
·
organizza l’attività del Consiglio e coordina
quelle delle Commissioni;
·
provvede alle esigenze dei gruppi consiliari, coadiuva il
presidente per l’ordinato svolgimento dei lavori d’aula,
cura l’istituzione e l’organizzazione dell’ufficio
studi e documentazione;
·
decide sulle questioni di interpretazione dei regolamenti
interni, acquisito il parere della conferenza dei capigruppo.
·
predispone e propone al Consiglio comunale le modifiche ai
regolamenti interni, acquisito il parere dell’organo collegiale
sopra citato. disciplina
l’organizzazione, la gestione e il funzionamento della sala
consiliare durante le sedute del Consiglio 2. Il Presidente del
Consiglio Comunale:
a) lo convoca e lo
presiede, ne dirige i lavori, lo rappresenta all’esterno;
b) predispone
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le
proposte del Sindaco, dei Dirigenti nonché dei soggetti
legittimati dalla legge e dal presente statuto;
c) assicura
un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
d) riceve le
determinazioni delle Commissioni consiliari e le porta a conoscenza
del Consiglio;
e) ha facoltà,
ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del
Consiglio e di limitare l’accesso del pubblico;
f) promuove
ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri
comunali previsti dalla legislazione della Regione Siciliana, dal
Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
g) adempie alle
altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal
regolamento.
3. Al Presidente del
Consiglio Comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee per
il buon funzionamento dell’Ufficio. Lo stesso per
l’espletamento del proprio Ufficio potrà avvalersi di
personale dipendente appositamente destinato con specifica
disposizione di servizio. 1. Il Consiglio
Comunale elegge un Vice Presidente secondo le modalità
previste dalla legge. 2. In caso di assenza
o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente,
ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal
Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze
individuali. 1. I Consiglieri
rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro
funzione senza vincolo di mandato. 27 2. Entrano in carica
all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione,
non appena sia stata adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione. 3. I Consiglieri,
secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento,
hanno diritto di:
a) presentare atti
ispettivi;
b) esercitare
l’iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
c) intervenire nella
discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione
poste in discussione. 4. I Consiglieri
hanno facoltà di attivare l’organo di controllo nelle
forme e nei limiti stabiliti dalla legge. 5. Gli ordini del
giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni
prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti
fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso
di una riunione del Consiglio, la trattazione, può essere
effettuata su deliberazione favorevole dei 2/3 dei Consiglieri
assegnati. 6. Le interrogazioni e le istanze di sindacato
ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente
ed al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme
stabilite dal regolamento del Consiglio comunale. 7. Le proposte di
deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un
quinto dei Consiglieri sono iscritte nell’ordine del giorno del
Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che
acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla
legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio,
presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte
all’ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento
e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti. 8. Il Consigliere
che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute
consiliari consecutive decade. 9. La causa di
decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Presidente
del Consiglio. 10. Il Consigliere ha
facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro venti
giorni decorrenti dall’avvenuto ricevimento della
contestazione. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio
Comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che
dichiara la decadenza deve contenere una puntuale motivazione circa
le controdeduzioni formulate dal Consigliere interessato. 11. Nel caso di
sospensione di un Consigliere il Consiglio, nella prima adunanza
successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede
alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio
delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. 12. La
supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione. 1. I Consiglieri
hanno diritto di:
a) prendere visione
dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale, dalle
aziende ed Enti da questa dipendenti o controllati;
b) avere tutte le
informazioni necessarie all’esercizio del mandato;
c) ottenere, senza
spesa, copia degli atti richiesti. 2. In ogni caso i
Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto. 3. Qualora i Consiglieri, nell’espletamento del
loro mandato, ravvisino l’opportunità di accedere ad
atti riservati, devono farne richiesta motivata al Sindaco il quale
ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato. 28 1. Sono istituite, in
seno al Consiglio comunale, le Commissioni permanenti di studio e
consultazione con funzioni referenti, di controllo e consultive e
redigenti secondo le previsioni del regolamento. 2. Le commissioni
sono formate da consiglieri comunali in misura complessivamente
proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. I
consiglieri possono fare parte di più commissioni comunali, e
comunque a ciascuno deve essere garantita la presenza in almeno una
commissione. 3. Il regolamento ne
disciplina il numero, la composizione dispari, nel rispetto del
criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni oltre che
la natura eventualmente temporanea o speciale. Il regolamento dovrà
anche prevedere la presenza in commissione di singoli consiglieri. 4. Nei casi
contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi
possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di
acquisire informazioni, dati e documentazione utile all’attività
consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e
privati e consultazione di rappresentanti di interessi diffusi. 5. Fino a quando non
entrerà in vigore il regolamento di cui al 1° comma,
restano in funzione le commissioni consiliari già istituite e
funzionanti nel Comune. Il regolamento di cui al primo comma dovrà
prevedere un numero di commissioni consiliari non inferiore a 4, i
casi di convocazione in seduta pubblica e le forme di consultazione
dei rappresentanti degli interessi diffusi. 6. Le Commissioni
nella prima seduta utile eleggono, al loro interno, a maggioranza
assoluta dei presenti con votazione segreta, il Presidente e il Vice
Presidente. Il Presidente dell’Assemblea del Consiglio comunale
o un componente dell’ufficio di Presidenza convoca, insedia e
presiede le commissioni fino all’elezione del Presidente e del
Vice Presidente. In caso di dimissioni
o decadenza del Presidente, per la sua elezione,
le commissioni sono convocate dal Vice Presidente o, in sua
assenza, dal consigliere più anziano di voti. 1. Il Consiglio, a
maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire
al suo interno, su materie di interesse dell’Ente, Commissioni
speciali, Commissioni di indagine o d’inchiesta, aventi
funzioni di controllo e di garanzia. 2. La presidenza di
ciascuna delle suddette Commissioni consiliari è attribuita ad
un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La composizione,
il funzionamento e le attribuzioni di dette Commissioni sono
disciplinati dal Regolamento interno. 3. La Commissione può
acquisire informazioni dagli stessi soggetti di cui al comma 4
dell’art.47. 4. Qualora la
Commissione, nell’espletamento del proprio mandato, ravvisi
l’opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne
richiesta motivata al Sindaco, il quale ha facoltà di
respingerla solo con provvedimento motivato. 5. La Commissione
deve concludere i propri lavori e informare il Consiglio entro un
mese dall’insediamento. Laddove ne ravvisi e ne motivi
l’opportunità, il Consiglio può concedere una
proroga di non oltre 30 giorni. Art.47
1. Nel
rispetto della L.R. 15.11.82 n. 128, e dei principi sulla trasparenza
amministrativa e in attuazione del diritto degli
elettori di controllare l’operato degli
eletti, ogni componente del 29 eletti, ogni componente del Consiglio e della Giunta,
è tenuto a rendere pubblica mediante pubblicazione nel
bollettino comunale: a) la propria
situazione patrimoniale al momento dell’elezione e durante lo
svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l’Ente,
dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni
immobili e su beni immobili e su beni iscritti nei pubblici registri,
le azioni di società e le quote di partecipazione a società,
l’esercizio di funzioni di amministratore e di sindaco di
società. b) la propria
situazione associativa, mediante dichiarazioni annuali che attestino
la non appartenenza a società segrete e che indichino a quali
associazioni e organizzazioni egli sia iscritto e quali ne siano gli
scopi e l’ambito di attività, i consiglieri devono
altresì rendere pubbliche le spese effettuate e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Art.48 1. Il deposito
delle liste e delle candidature per le elezioni a Sindaco ed a
Consigliere comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di
un bilancio preventivo di spesa al cui rispetto i candidati e le
liste devono vincolarsi con dichiarazione sottoscritta, sullo stesso
apposta. Tale documento è reso pubblico mediante l’affissione
all’albo pretorio del comune dal giorno successivo al deposito,
fino a quello di conclusione della campagna elettorale. Nello stesso
modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della
campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle
liste che è pubblicato all’albo comunale per trenta
giorni decorrenti da quello successivo al deposito.
2. Il deposito dei
due documenti è effettuato presso l’ufficio del
Segretario comunale che dispone la loro pubblicazione all’albo
pretorio per 30 giorni e ne invia copia al Presidente del Consiglio
comunale. Il Presidente invita gli eventuali inadempienti a
provvedere entro il termine dallo stesso fissato. 1. I Consiglieri
comunali eletti in una lista costituiscono un gruppo consiliare che
non è condizionato ad un numero minimo di componenti. 2. I gruppi
consiliari eleggono nel loro seno, prima dell’adunanza
d’insediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità
per l’elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi
costituiti dall’unico consigliere eletto di una lista, lo
stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La
costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è
comunicata al Presidente del Consiglio, prima dell’adunanza
d’insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti
del gruppo. 3. Il Consigliere che
all’inizio o nel corso dell’esercizio del mandato intenda
appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è
stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui
si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per
quest’ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del
gruppo al quale aderisce. 4. I Consiglieri, in
numero non inferiore a due , che intendano costituire un gruppo,
devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al
Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il
presidente del gruppo dal quale si distaccano. 5. E’ prevista
la possibilità di costituire un gruppo misto fra consiglieri
appartenenti a forze politiche diverse. 6. Ai gruppi
formalmente costituiti l’amministrazione comunale è
tenuta a fornire idonei locali autonomi presso il Palazzo Municipale
e mezzi sufficienti atti al migliore funzionamento degli stessi. 30 Art.50 l. Dal verbale
delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i
Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono
astenuti su una deliberazione od altro provvedimento. 2. Il regolamento
stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i
loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli
a verbale. 3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti
che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno
preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano
espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro
posizione sia nominativamente registrata a verbale. 1. Il regolamento
disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l’istituzione,
composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i
principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine
generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni
di tutti i componenti eletti dalla comunità e che
unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che
costituiscono la minoranza. 2. Il regolamento
attua i seguenti criteri generali di funzionamento: a) gli avvisi di
convocazione, corredati dall’elenco degli argomenti da
trattare, devono pervenire ai Consiglieri con un congruo anticipo,
utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi l’invio; in
caso d’urgenza l’avviso deve essere recapitato almeno 24
ore prima di quella stabilita per la riunione; b) le proposte da
iscrivere all’ordine del giorno sono fatte pervenire al
Presidente del Consiglio nel termine fissato nel regolamento di
funzionamento del Consiglio, dal Sindaco, dalle Commissioni
consiliari o da singoli Consiglieri proponenti. Il regolamento
prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per
argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi
d’urgenza; c) il regolamento
stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla
trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle
quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario
esaminare e deliberare, non sono iscritte all’o.d.g.
interrogazioni e mozioni; d) il regolamento può
stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri; e) i componenti della Giunta partecipano alle
riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per
fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla
Giunta, senza diritto di voto. 3. Le modalità
con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le
attrezzature e le strutture per l’esercizio delle funzioni e
dei compiti allo stesso attribuiti sono stabilite dal regolamento. 4. L’attribuzione
delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio
comunale, della Circoscrizione e dei relativi Uffici di Presidenza, è
disposta con la previsione dell’importo ad esse relativo nel
bilancio comunale.
5. Il rendiconto
annuale della gestione suddetta è approvato dal Consiglio
comunale e le sue risultanze sono comprese nel rendiconto generale
del Comune. 6. Il regolamento
comprende ogni disposizione utile per consentire l’esame e la
valutazione delle proposte presentate e per l’adozione di
deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco,
la Giunta, l’organo di revisione contabile, il Difensore civico
e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti
organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare. 31 1. I Presidenti dei
gruppi consiliari costituiscono una Commissione permanente
nell’ambito della quale ciascun Presidente, per le decisioni ed
i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto
proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo gruppo. La
Commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio ed
assume la denominazione di "Commissione permanente dei
Presidenti dei gruppi consiliari". 2. Il regolamento
determina i poteri della Commissione, ne disciplina l’organizzazione
e le forme di pubblicità dei lavori. 1. Per assicurare
l’esercizio della funzione di controllo sull’attività
dell’Amministrazione è istituita la Commissione
consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è
attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di
presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati
dell’attività esercitata. 2. Il Presidente
della Commissione di controllo è eletto dal Consiglio Comunale
fra i consiglieri dei gruppi di opposizione. Sono nulli i voti
eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. E’
eletto il consigliere di opposizione che ottiene il maggior numero di
voti ed a parità di voti il più anziano di età. 3. Il regolamento
determina i poteri della Commissione per l’esercizio delle
competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina
l’organizzazione e le forme di pubblicità. 1. La convocazione del Consiglio comunale
è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi: a) la convocazione
dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi
comprendenti l’elenco degli argomenti da trattare e la data,
l’ora ed il luogo dell’adunanza; b) la forma ed i
termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi
di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei
destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta
telematica od elettronica, che, comunque, consenta la verifica dei
termini. c) sono da prevedere
adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da
trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da
parte dei Consiglieri; d) l’avviso di
convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto c) e
quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva
informazione dei gruppi consiliari e dei Consiglieri circa le
questioni sottoposte al Consiglio; 1. Il Consiglio
comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare
la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano
la eleggibilità e la compatibilità e deve convalidare
l’elezione ovvero dichiarare l’ineleggibilità di
chi si trovi nelle condizioni previste dalla legge. 2. La riunione del
Consiglio prosegue per provvedere: a) alla elezione del
Presidente e, con distinta votazione, del Vicepresidente; 32 b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei
componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso
nominati. 1. Il Consiglio
comunale, nell’esercizio delle funzioni generali d’indirizzo
e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli
adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel
rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e
gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi
all’affermazione dei diritti generali della popolazione, alla
tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell’assetto del
territorio e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo
della Comunità. 2. Il Comune concorre
alla determinazione degli obiettivi compresi nei piani e programmi
dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di sua competenza,
alla loro specificazione ed attuazione. Il Comune effettua la propria
programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che
hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed
economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi
dalle leggi regionali. 3. Il Consiglio comunale, nell’esercizio
diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed
ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e
provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità,
la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento,
quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali. 4. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta,
dispone l’accettazione di lasciti e donazioni, secondo le
modalità stabilite dal regolamento 1. Il Consiglio
comunale esercita le funzioni d’indirizzo
politico amministrativo con l’attività e l’adozione
degli atti previsti dalle norme in vigore ed indicati nel precedente
articolo fra i quali hanno a tal fine particolare importanza: a) l’adozione e
l’adeguamento dello statuto; b) l’impulso
all’adozione e l’adeguamento dei regolamenti
prescrivendone i principi ispiratori di carattere direttivo e non
direttamente precettivo; c) la partecipazione
alla formazione e l’approvazione degli atti della
programmazione economico-finanziaria; d) gli indirizzi
generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio
(e le eventuali deroghe ad essi) e per la programmazione delle opere
pubbliche,
e) l’adozione
dei programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali delle opere pubbliche, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, storni e prelievi di
fondi che non siano riservati dalla legge alla Giunta o al Sindaco,
rendiconto o conto consuntivo. 1. Il Consiglio in
applicazione di provvedimenti previsti dalla legge, nella nomina di
propri rappresentanti presso enti, deve riservare alle minoranze
almeno uno dei rappresentanti. 2. Il regolamento del
funzionamento del Consiglio ne stabilisce la procedura di nomina. Sezione 3. La Giunta 33 1. Il Vicesindaco e
gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilità, compatibilità e di
eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, assicurando
condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la
presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
2. I Consiglieri
comunali che assumono la carica di Assessore cessano da quella di
Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al
loro posto subentrano i primi non eletti della loro lista. Art.60 1. Non possono far parte della
Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
fino al terzo grado del Sindaco. 2. I componenti della Giunta
comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di
lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel
territorio da essi amministrato. I componenti della
Giunta comunale durano in carica per cinque anni. Non si applica al
Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della
nomina dopo due mandati consecutivi. Il Sindaco può
revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone
motivata comunicazione al Consiglio. 1. Il Sindaco convoca
e presiede la Giunta comunale e stabilisce l’ordine del giorno
delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni
sono esercitate dal Vicesindaco. 2. L’avviso di
convocazione non soggiace a particolari formalità e può
anche non ricorrere qualora il Sindaco abbia disposto la convocazione
della Giunta secondo un calendario "fisso" a carattere
continuativo, da notificare a tutti gli assessori, fermo restando che
il Sindaco conserva comunque la facoltà di convocare la Giunta
anche al di fuori dei prefissato calendario rendendo noto l’ordine
del giorno degli argomenti da trattare. 3. Ove la
convocazione della Giunta sia stata preventivamente calendata con
carattere di continuità, presso il competente ufficio del
Comune verrà messo a disposizione degli assessori, con almeno
24 ore di anticipo, l’elenco degli argomenti da trattare
unitamente alle relative proposte di deliberazioni, debitamente
documentate. 4. Le sedute della
Giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a
seguito di apposito invito i Consiglieri comunali, il Presidente
della Circoscrizione di Aspra allorquando siano in discussione
argomenti riguardanti la Circoscrizione e con la funzione di
relatori, dirigenti del Comune, dipendenti responsabili del
procedimento amministrativo, progettisti e professionisti estemi,
limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla
Giunta. Possono inoltre partecipare alle sedute cittadini che ne
abbiano fatto espressa richiesta e che la Giunta ritiene di ascoltare
relativamente a pratiche di loro interesse sottoposte al suo esame. 34 1. La Giunta
collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali. 2. La Giunta, nei
casi previsti dalla legge e dallo Statuto, svolge attività
consultiva nei confronti del Sindaco e, in termini generali, svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio
Comunale. 3. In particolare la
Giunta: a) Definisce in base
al bilancio approvato dal Consiglio, il Piano esecutivo di gestione
determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle necessarie risorse, finanziarie, umane e strumentali,
ai dirigenti e ai responsabili dei servizi investiti di competenze
gestionali autonome. b) Definisce le
variazioni da apportare al P.E.G. ed assume le determinazioni
finanziarie riservate dalla legge alla Sua competenza. c) Adotta il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e ogni altro
regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie. d) Approva,
nell’ambito della previsione di cui alla precedente lettera c),
la dotazione organica dei personale. e) Impartisce
indirizzi per il conseguimento degli obiettivi assegnati con il
P.E.G. e ne controlla il conseguimento. f) Fornisce al Sindaco pareri nei casi previsti dalla
legge o quando il Sindaco stesso li richiede su determinate
questioni. g) Svolge la funzione
di iniziativa nei confronti del Consiglio formulando proposte di
deliberazioni su argomenti di competenza dei Consiglio ritenuti di
particolare importanza. 4. La Giunta
collabora con il Sindaco: a) per la redazione
delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione; b) per la
realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo
annualmente allo stesso sulla propria attività; c) per la promozione
dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare. d) esprimendosi con
propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale
da parte del Sindaco. Art.64 Ruolo e funzioni
generali 1. Il Sindaco, eletto
dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l’organo
responsabile dell’amministrazione comunale e la rappresenta.
Egli presta giuramento davanti al Consiglio nella seduta di
insediamento nella forma prevista per i consiglieri. Distintivo del
Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e
lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. 2. Il Sindaco, nella
qualità di responsabile dell’amministrazione del Comune
esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti nonché quale organo
esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative -
diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti -
non attribuite al Consiglio e alla Giunta. In particolare il Sindaco: a) Rappresenta
l’ente; b) Nomina e revoca
gli assessori; c) Convoca e presiede la Giunta e ne
coordina l’attività; 35 d) Sovrintende al
funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli
atti; e) Nomina e designa
nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, i
rappresentanti dei Comune presso enti, aziende ed istituzioni e
procede alla loro revoca; f) nomina i dirigenti
ed i responsabili degli uffici e dei servizi; g) attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna
attenendosi alle modalità fissate dal regolamento degli uffici
e dei servizi; h) esercita le
competenze di amministrazione previste dalle leggi regionali; i) coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale e nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i
responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; j) espleta le
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Sindaco. 3. Il Sindaco nomina
i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne
dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva
all’elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui
componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante
deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più
assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale. 4. Il Sindaco
esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior
livello di collaborazione l’attività degli organi di
governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i
responsabili dell’organizzazione e della gestione, nel rispetto
della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e
responsabilità, promovendo da parte di tutti, amministratori e
dirigenti, comportamenti improntati all’imparzialità ed
ai principi di buona amministrazione. 5 Attiva e valorizza
la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze
ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più
idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione,
sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti
pubblici e privati ai quali compete di intervenire. 6 Promuove con
tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni
dell’organizzazione di governo e di gestione del Comune,
perseguendo le finalità di elevare la qualità della
vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli
interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo,
realizzando le trasformazioni che il progresso impone. 7. A tale fine il
Sindaco promuove, indirizza e dirige lo studio e la formazione del
"piano generale dell’organizzazione del Comune", di
cui all’art. 92 del presente statuto, coordinando i contenuti e
le finalità da detto articolo indicate con gli obiettivi del
programma di mandato. 8. Sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione
degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali
funzioni, per specifici settori, agli Assessori. 9. Il Sindaco, per
l'espletamento di attività connesse con le materie di sua
competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che
non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all'amministrazione. Gli esperti, il cui numero non può
superare le tre unità, devono essere dotati almeno del titolo
di laurea. Nessun limite né titolo di laurea è previsto
per gli incarichi a titolo gratuito. 10. Il Sindaco
annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione
sull'attività degli esperti da lui nominati.
1. I provvedimenti
del Sindaco nelle materie e sulle questioni di cui al l° comma
del precedente articolo assumono la denominazione di determinazioni e
soggiacciono alla normati- 36 va che disciplina il
procedimento amministrativo, fermo restando che, ove non ricorra
l’ambito provvedimentale, le relative funzioni vengono
espletate con atti formali o informali adeguati rispetto alle
fattispecie cui si riferiscono e alle finalità che s’intendono
conseguire. 2. Nei casi di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale il
Sindaco, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, adotta
ordinanze contingibili e urgenti, sempre nel rispetto delle norme,
legislative e regolamentari, che disciplinano il procedimento
amministrativo. Art.66 1. II Sindaco è
tenuto a presentare al Consiglio le relazioni previste da specifiche
disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal Consiglio
stesso con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi. 2. In particolare,
ogni sei mesi il Sindaco è tenuto a presentare ai Consiglio
relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e
sull’attività svolta nonché sui fatti ritenuti di
particolare rilevanza, al fine di consentire al Consiglio stesso di
esprimere, in seduta pubblica, ed entro il termine di legge le
proprie valutazioni. Art.67 1. Il Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale,
adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali
particolari situazioni. Nel caso che l’emergenza interessi il
territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure
necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o
regionali competenti. 2. Il Sindaco
coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici e, d’intesa con i responsabili
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine
di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel
definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed
organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei
consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281. 3. Il Sindaco o per
sua delega l’Assessore risponde alle interrogazioni ed istanze
di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali.
1. II Sindaco cessa
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata favorevolmente per appello nominale dal 65 per cento dei
consiglieri assegnati. 2. I criteri e le
modalità per la presentazione e per la trattazione della
mozione di sfiducia sono disciplinati dalla legge. 37 1. La cessazione
dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, morte o
impedimento personale comporta la contestuale cessazione dalla carica
della Giunta, mentre il Consiglio rimane in carica fino alle nuove
elezioni che saranno indette, per il relativo rinnovo,
contestualmente all’elezione del Sindaco. 2. Le nomine
fiduciarie disposte dal Sindaco cessano di diritto con la cessazione
del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa. 1. Rappresentante
legale dell’ente è il Sindaco. 2. Il Sindaco può
attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme
con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici
ed all’esecuzione degli atti da questi adottati. 3. L’attribuzione
della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è
limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la
conclusione dell’attività delegata. 4. Gli atti di cui al
comma 3 sono pubblicati all’albo pretorio, nella sede comunale,
per 15 giorni. 5. I dirigenti (o i
responsabili dei servizi) esercitano la rappresentanza legale del
Comune nell’attuazione dei compiti e nell’adozione dei
provvedimenti amministrativi di loro competenza. 6. Fatta salva la
competenza del Sindaco per il rilascio delle procure alle liti, i
dirigenti (o i funzionari incaricati di posizione organizzativa) o
l’ufficio legale propongono alla Giunta la promozione delle
liti, dei provvedimenti cautelativi e delle azioni possessorie
riguardanti i diritti od i beni dell’ente correlati ai compiti
di cui alle disposizioni indicate al precedente comma, loro
attribuiti con il provvedimento di conferimento dell’incarico.
La resistenza in giudizio, l’opposizione all’esecuzione a
decreti ingiuntivi, ad atti di precetto e ad atti di esecuzione
(anche di competenza del Giudice amministrativo) è effettuata
dal Responsabile dell’Ufficio Legale, sulla base di direttive
emanate dalla Giunta. 7. Le funzioni di
difesa sono esercitate dall’Ufficio legale dell’ente.
Qualora il posto sia vacante o sebbene coperto, il titolare non
possa, per esigenze correlate al carico di lavoro da questi svolto o
per sua assenza o impedimento o per altre gravi ragioni di
opportunità, sia necessario ricorrere ad un difensore esterno,
la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il dirigente del
settore interessato. 8. La rappresentanza
in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni
tributarie spetta al dirigente ed al responsabile del tributo. Essi
hanno il potere di conciliare e transigere quando trattasi di
vertenza di valore non superiore a venticinquemila Euro. Art.71 1. Il Sindaco
definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di
collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal
presente statuto e dal regolamento comunale. 2. Il Sindaco, previa
deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore
generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo
determinato la cui durata non può eccedere quella del suo
mandato. 3. Il Sindaco, quando
lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell’organizzazione
comunale ed agli interessi dell’ente può, previa
deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore
generale al Segretario comunale. 38 4. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento
motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal
regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza
professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel
programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o
dell’Assessore di riferimento e nel caso di mancato
conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi previsti dai contratti di lavoro.
5. L’attribuzione
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 6. Per particolari
esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli
uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta
specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto privato. Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con
cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. l. La Giunta
comunale, nell’ambito dei poteri relativi all’organizzazione
degli uffici e servizi alla stessa attribuiti, tenuto conto dei
principi espressi dal presente statuto e degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio comunale provvede, con la partecipazione dei dirigenti
e responsabili della gestione dell’ente, allo studio ed alla
redazione, entro mesi dodici dall’entrata in vigore della
presente norma, del "Piano generale dell’organizzazione
del Comune", secondo i seguenti indirizzi: a) analisi delle
competenze che devono essere esercitate dal Comune dopo l’attuazione
delle riforme, tenendo conto delle leggi modificate od abrogate, e
dei conferimenti delle nuove funzioni disposte con provvedimenti
statali e regionali di decentramento; b) adozione del
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto 28 novembre 2000 e previsione dei
provvedimenti per la sua attuazione; c) verifica della
condizione e qualità della vita della popolazione, estesa a
tutto il territorio comunale e differenziata per zone, secondo le
diverse situazioni, dotazioni, difficoltà, problemi, stati di
disagio esistenti; d) analisi della
situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo, delle
potenzialità di evoluzione, delle azioni che il comune può
attivare e realizzare per la promozione ed il sostegno dello
sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di
apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del
territorio; e) valutazione delle
nuove competenze e capacità d’intervento che il Comune
può esercitare per effetto della trasformazione della sua
organizzazione con caratteristiche "aziendali", con
particolare riguardo al sistema sociale ed economico; f ) definizione della
consistenza delle risorse acquisibili nell’attuale condizione e
di quelle conseguibili per effetto degli interventi programmati
dall’ente, senza aggravi della pressione tributaria e
tariffaria, per gli apporti che lo sviluppo dovrà assicurare
al Comune; g) definizione della
strategia del comune nella programmazione e degli obiettivi del piano
di rinnovamento e per la loro realizzazione; 39 h) valutazione degli
scenari futuri prevedibili e della coerenza rispetto ad essi delle
azioni ed interventi programmati; i) organizzazione
della partecipazione effettiva dei cittadini all’esercizio
diretto ed autonomo di funzioni e compiti di pubblico interesse, ora
gestiti dal Comune; l) trasformazione
dell’organizzazione dei servizi comunali a carattere produttivo
affidando la loro gestione ad organismi a partecipazione mista,
prevedendo un controllo effettivo della qualità delle
prestazioni, della fruibilità assicurata a tutti i cittadini e
del contenimento dei prezzi e delle tariffe; m) adeguamento delle
politiche del personale alla nuova organizzazione, elevando la
professionalità di quello in servizio, riducendo gradualmente,
con il turn-over, le posizioni d’ordine, di custodia ed
ausiliarie, provvedendo ad acquisire competenze professionali di
elevato livello necessarie per la nuova organizzazione e le nuove
finalità del Comune; n) determinazione di un quadro organico di rapporti
con tutte le componenti della comunità, costituendo un sistema
attivo di permanente comunicazione aperto a tutti i soggetti, per
valutare tempestivamente le esigenze da soddisfare e disporre con
immediatezza gli interventi di propria competenza; o) organizzazione con
criteri moderni ed efficaci del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328,
costituendo una o più istituzioni coordinate dal Comune per
svolgere nella comunità - ed eventualmente in forma coordinata
con quelle contermini - ogni azione utile, a mezzo di figure
professionali adeguate; p) costituzione con i
Comuni contermini di una organizzazione associata per l’utilizzazione
al livello più avanzato di reti informatiche, elettroniche e
telematiche, utilizzabili, con le cautele di legge, dalle componenti
sociali ed economiche interessate ed aperte a tutte le innovazioni
tecnologiche esistenti e che si proporranno in futuro; q) istituzione di
servizi associati per la tutela della sicurezza della popolazione e
dei loro beni, collaborando e coordinandosi con gli organi dello
Stato secondo quanto prevede la legge 26 marzo 2001, n. 128; r) adozione diretta e
coordinata con i Comuni contermini di un sistema organizzativo per la
tutela dell’ambiente ed il razionale uso del territorio,
bonifica e ripristino dei siti inquinati. l. L’organizzazione
del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua
dotazione organica sono costituite secondo i seguenti criteri: a) affermazione del
principio di servizio alla popolazione per le attività, gli
interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
b) semplificazione
delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse
tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini; c) attivazione di
servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di
partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai
cittadini ed alle aziende; d) organizzazione
delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni
esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste
dalla popolazione e dalle aziende; e) programmazione di
attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto
il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo
del Comune. 2. Il regolamento per
il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le
metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le
seguenti finalità, criteri e modalità: a) garantire
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa; 40 b) verificare,
attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati; c) valutare le
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; d) valutare
l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti. 3. Il controllo di
gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal
regolamento, non inferiore al trimestre. L’individuazione degli
strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata
dall’ente, nell’ambito della sua autonomia normativa ed
organizzativa, secondo i principi enunciati dalla legge. 4. L’organizzazione
del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in
deroga ai principi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 286, fermi restando i seguenti: a) l’attività
di valutazione e controllo supporta l’attività di
programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.
Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli
organi di indirizzo politico-amministrativo; b) il controllo di
gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle
altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per
esso agli organi di governo dell’ente. 5. Per
l’effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il
Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per
istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le
modalità di costituzione e funzionamento. 6. L’attribuzione
delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri
riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni,
con esclusione di forme di ripartizione non motivate. 7. La Giunta indirizza i responsabili
della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per
il personale. 1. Nel regolamento di
contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e
valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili
che consentano oltre il controllo sull’equilibrio finanziario
della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei
servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane,
la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con
l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per
eliminarli. 2. I controlli
interni mirano a garantire la regolarità amministrativa e
contabile, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità
dell’azione amministrativa del Comune, con l’esercizio
delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti. 3. I controlli
interni si articolano in tre distinte categorie:
a) controllo
strategico;
b) controllo di
gestione;
c) controllo di
regolarità amministrativa e contabile. 4. Il controllo
strategico mira: a) garantire l’attività di
programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo; b)
supportare l’attività di valutazione dei centri di costo
e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico
amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e
le attività svolte nonché la valutazione della
dirigenza; c) collaborare con gli organi di governo con le modalità
stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi. 5. Il controllo di
gestione mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa al fine
di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La Giunta Comunale
provvede a stabilire le procedure della determinazione degli
obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità
di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità
dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle
informazioni. 41 6. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile mira a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa. 1. Il Segretario
Generale, fermo restando la sua dipendenza dall’Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale è
nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.
2. Il Segretario
svolge le funzioni che la legge gli assegna nell’interesse del
Comune, nel rispetto delle direttive del Sindaco. Il Segretario, in
particolare:
a) esercita le
competenze proprie del Direttore Generale, qualora sia stato
investito di detto ruolo;
b) sovrintende e
coordina i Dirigenti Responsabili degli uffici e dei servizi, qualora
il Direttore Generale non sia stato nominato;
c) assiste il
Sindaco nell’espletamento delle sue funzioni e collabora con
esso;
d) partecipa con
funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del
Consiglio Comunale e delle Giunta e ne cura la verbalizzazione,
avvalendosi del personale all’uopo incaricato;
e) rilascia,
ove richiesto, parere di legittimità sugli atti che devono
essere adottati, dal Consiglio comunale, dal Sindaco e dalla Giunta;
f) coordina
l’attività dei dirigenti e sovrintende allo svolgimento
delle funzioni, presiedendo a tal fine la conferenza di coordinamento
dei dirigenti ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
g) dirime i
conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti delle
massime strutture organizzative dell’ente;
h) roga tutti i
contratti previsti dalla legge nell’interesse del Comune;
i) adotta,
in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva competenza
di un Dirigente, necessari all’esercizio delle sue funzioni;
j)
partecipa, se richiesto, alle sedute delle Commissioni istituite
dal Consiglio Comunale;
k) adotta e
sottoscrive gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna,
per i quali gli è attribuita competenza;
l) dispone
di una struttura di collaborazione formata dal personale dell’ente
e posta alle sue dirette dipendenze;
m) presiede l’Ufficio
comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e
dei referendum;
n) riceve l’atto
di dimissione del Sindaco e degli Assessori;
o) redige il
processo verbale del giuramento degli Assessori prima di essere
ammessi nell’esercizio delle loro funzioni;
p) cura la
pubblicazione degli atti deliberativi all’organo tutorio ed
attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta
pubblicazione all’albo e l’esecutività dei
provvedimenti e degli atti del Comune;
q) esercita ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e
conferitagli dal Sindaco. 3. Nell’ipotesi
in cui il Sindaco assegni le funzioni proprie del Direttore Generale
al Segretario comunale, spetta a quest’ultimo un’indennità,
nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro della categoria. 42 1. Il Comune ha un
Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento. 2. Nei casi
eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario e del
Vice Segretario, il Sindaco può attribuire l’incarico
delle funzioni di Vice Segretario, per lo stretto tempo necessario ad
assicurare la regolare continuità dell’Ufficio di
segreteria, ad uno dei Dirigenti, come definiti al successivo art.
51, in possesso dei requisiti per l’accesso al posto avuto
riguardo all’anzianità di servizio. 1. Il Sindaco, previa
deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore
Generale, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato. 2. Il Direttore
Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della
Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può
eccedere quella del mandato del Sindaco. 3. Compete al
Direttore Generale:
a) l’attuazione
degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici,
avvalendosi dei Dirigenti;
b) la sovrintendenza
in generale alla gestione dell’ente garantendo il perseguimento
di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
c) la proposta di
piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D. Lgs.
267/2000 da sottoporre all’approvazione della Giunta per il
tramite del Sindaco;
d) la
predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.
197, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 267/200;
e) il coordinamento
e la sovrintendenza dei Dirigenti;
f) l’adozione
di misure organizzative per l’analisi e la valutazione dei
costi dei singoli uffici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del
D. Lgs. 165/2001;
g) l’adozione
delle misure per l’interconnessione sia tra gli uffici della
stessa Amministrazione, che con altre Amministrazioni, ai sensi
rispettivamente degli artt. 2, primo comma, lett. e) e 10, comma I,
del D. Lgs. 165/2001;
h) ogni altra
competenza attribuitagli dal regolamento di ogni organizzazione degli
uffici e servizi o delegata dal Sindaco. 1. I dirigenti, la
cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto
collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei
programmi dell’ente, sono direttamente responsabili
dell’attuazione dei fini e dei programmi fissati
dall’Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei
servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del
personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione
del materiale in dotazione. 2. I dirigenti
svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica,
professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità
previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 43 3. Ai dirigenti
spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse e strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati. 4. I dirigenti si
distinguono per le funzioni svolte e per l’unità
organizzativa sui sono preposti. Il regolamento di organizzazione
definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali
in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo
regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di
conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali. 5 - I dirigenti
nell’esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro conferite
dalla legge:
a) formulano
proposte agli organi comunali anche ai fini dell’elaborazione
di programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti di
competenza dei medesimi;
b) curano
l’attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi e,
qualora preposti alla direzione di una struttura organizzativa di
massima dimensione, predispongono a tal fine progetti, la cui
gestione è assegnata ai dirigenti delle strutture di livello
inferiore, indicando le risorse ricorrenti alla realizzazione di
ciascun progetto;
c) provvedono
all’esecuzione della spesa secondo le modalità e le
procedure previste dalla legge e dal regolamento di contabilità,
sulla base delle risorse assegnate nel piano esecutivo di gestione;
d) determinano le
modalità di organizzazione e di funzionamento dei rispettivi
uffici, secondo i principi e i criteri generali dettati nel
regolamento di organizzazione; definiscono, nell’ambito
dell’azione di coordinamento esercitata dal Sindaco, l’orario
di apertura al pubblico, nonché, in relazione alle esigenze
funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, l’orario
di servizio e l’articolazione dell’orario contrattuale di
lavoro;
e) adottano gli atti
di gestione del personale e provvedono all’attribuzione dei
trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto
di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) promuovono
e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) hanno la
rappresentanza attiva e passiva, anche processuale, in relazione agli
atti e ai provvedimenti che hanno adottato;
h) individuano, in
base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 30 aprile 1991, n. 10, i
responsabili dei procedimenti che fanno capo all’unità
organizzativa cui sono preposti e ne coordinano l’attività.
Ne verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti,
anche su richiesta dei terzi interessati;
i)
verificano e controllano l’attività del personale che fa
capo all’unità, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia;
j)
predispongono, per la relativa adozione attribuita alla competenza
degli organi di governo i chiarimenti ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti sottoposti al loro esame;
k) provvedono alla
verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività
dell’unità organizzativa diretta, previo eventuale esame
con le organizzazioni sindacali secondo le norme vigenti. Provvedono,
altresì, alla verifica sulle stesse materie riferite ad ogni
singolo dipendente e all’adozione delle iniziative nei
confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente
rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il
trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità. 6 - Oltre alle
funzioni generali di cui al precedente comma 5, spetta in particolare
ai dirigenti:
a) presiedere e
partecipare alle commissioni delle gare;
b) stipulare i
contratti in rappresentanza dell’ente;
c) provvedere ad
ordinare i lavori, le forniture, le prestazioni, nonché alle
procedure di collaudo;
d) adottare le
determinazioni a contrattare ai sensi delle disposizioni legislative
vigenti;
e) l’utilizzo
dei fondi assegnati alla struttura cui sono preposti per contributi,
sovvenzioni, sussidi e simili, tenendo conto dei limiti, criteri e
modalità stabiliti dalle norme regolamentari; 44
f) disporre la
liquidazione delle somme di cui sopra, nei limiti dell’impegno
assunto;
g) fatte salve le
competenze degli organi di governo e specificatamente del Sindaco,
sugli atti espressamente riservati agli stessi dalla legge, adottare,
in via generale, tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno o, comunque, aventi rilevanza esterna, ivi
compreso il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e
permessi, in conformità ai programmi, ai pareri, agli
indirizzi ed agli strumenti attuativi approvati nei modi di legge
dagli organi dell’Amministrazione, nonché la
rappresentanza giuridica o legale dell’ente e la relativa
legittimazione processuale e/o amministrativa attiva e passiva.
Qualora l’adozione di tali atti sia espressamente subordinata
dalle relative norme al preventivo esercizio di un potere
discrezionale da parte dell’Amministrazione, il dirigente dovrà
uniformarsi alle determinazioni di quest’ultima;
h) rilasciare pareri
tecnici ed attestazioni di competenza comunale;
i)
esprimere i pareri di cui all’art. 53 della legge 142/90, come
introdotto dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni;
j)
predisporre programmi, redigere progetti e formulare proposte
operative, provvedendo all’uopo agli studi e alle ricerche
necessarie;
k) gestire il
personale assegnato alla struttura cui sono preposti, utilizzandolo
al meglio nel rispetto delle qualifiche rivestite e delle figure
professionali loro riconosciute, fissarne l’orario di lavoro,
autorizzare l’esecuzione del lavoro straordinario, il godimento
del congedo ordinario e dei permessi retributivi, le missioni fuori
comune, la partecipazione, previa informazione al Sindaco, al
Segretario Generale e se nominato al Direttore Generale, a corsi,
seminari e simili per il miglioramento della loro professionalità,
il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel
contratto collettivo nazionale di lavoro e delle norme e degli
indirizzi dettati dall’Amministrazione;
l)
emanare istruzioni e circolari per l’applicazione di leggi e
regolamenti;
m) provvedere in genere ad
assolvere i compiti e le funzioni loro demandate dalla legge, dai
regolamenti o dal presente statuto nonché dagli organi
comunali nei limiti dei poteri loro attribuiti;
n) emanare atti
repressivi, ordinanze di chiusura degli esercizi commerciali o
sospensione delle autorizzazioni commerciali e tutti gli atti
previsti dall’art.22, comma 3, della L.R. 28/99;
o) tutti i
provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti
dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
p) le attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza. 7. I regolamenti
stabiliscono i casi in cui i dirigenti possono delegare le proprie
attribuzioni, ferma restando la generale facoltà di delegare
la firma degli atti di propria competenza al personale appartenente
all’unità organizzativa diretta. 1 - I servizi
pubblici comunali sono organizzati in modo:
a) che siano
effettivamente accessibili agli utenti;
b) che siano
garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
c) che gli utenti
risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità
di accesso al servizio; 45
d) che il
funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Alle finalità
di cui al comma precedente deve essere ispirata l’organizzazione
del lavoro, la disciplina dell’orario di apertura al pubblico,
il rapporto con organismi di tutela dell’utente, costituiti su
iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai
sensi del presente Statuto. 3 - I servizi
pubblici comunali, salve le diverse discipline di settore, possono
essere gestiti:
a) in economia
quando lo consentano le modeste dimensioni o le caratteristiche del
servizio;
b) in concessione a
terzi, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di
Azienda speciale, quando lo richieda la natura economica e
imprenditoriale del servizio o dei servizi interessati;
d) a mezzo di
istituzione, quando si tratta di servizi sociali, senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale quando sia opportuna, per la
natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati;
f) a mezzo di
società per azioni senza vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
4 - Per lo
svolgimento dei servizi determinati possono essere stipulate
convenzioni con la Provincia regionale di Palermo e/o con i comuni
limitrofi. 5 - La forma di
gestione è scelta dal Consiglio, previa iniziativa della
Giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del
progetto e della considerazione di eventuali alternative. 6 - La scelta
compiuta dal Consiglio è sottoposta a verifica annuale. 1. Il servizio è
gestito in economia quando, per la dimensione o la natura delle
prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia
gestionale. 2. La proposta di
gestione del servizio in economia è accompagnata da una stima
analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche
necessarie e dall’indicazione dei mezzi per far fronte ai costi
e per acquisire tali risorse. 3. La Giunta
riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del
bilancio consuntivo, sull’andamento, la qualità e i
costi di ciascuno dei servizi resi in economia. 4. I revisori dei
conti esprimono le proprie valutazioni analitiche sull’economicità
dei servizi nella relazione sul consuntivo. 1. Quando il servizio
debba essere organizzato col sistema della concessione, l’impresa
concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono
prescelti con criteri concorsuali fra aspiranti che offrano garanzie
di capacità tecnica, economica e finanziaria. 2. Il disciplinare di concessione definisce la durata
del rapporto, le modalità del rinnovo, con esclusione di ogni
forma di rinnovo tacito, l’eventuale diritto di prelazione del
concessionario, gli obblighi di quest’ultimo, le modalità
di verifica dei risultati nonché dei costi e dei vantaggi
economici conseguiti dal concessionario e acclarati mediante
certificazione. 46 1. Per la gestione di
uno o più servizi che è opportuno affidare ad una
struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale, il
Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende
speciali. 2. Per i servizi
connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo
tecnico ed economico va costituita unica Azienda. 3. La deliberazione
di costituzione dell’Azienda determina gli apporti patrimoniali
e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di
fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla
domanda di servizi e sui costi, individua le risorse organizzative,
tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché
le condizioni per l’equilibrio economico della gestione. 4. L’Azienda ha
un proprio statuto, predisposto in sede di prima costituzione dalla
Giunta e approvato dal Consiglio Comunale, contestualmente alla
deliberazione di costituzione dell’Azienda stessa a maggioranza
assoluta dei componenti. 5. Lo statuto
stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul
funzionamento dell’Azienda, in modo che siano assicurate
l’autonomia imprenditoriale dell’Azienda stessa,
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità
della gestione; individua gli atti fondamentali dell’Azienda da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; determina
le modalità di vigilanza sull’attuazione degli indirizzi
impartiti dal Comune; prevede un apposito organo di revisione nonché
forme autonome di verifica della gestione; disciplina i modi di
partecipazione degli utenti. 6. Gli atti
fondamentali dell’Azienda, ad eccezione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo, si intendono approvati dal Consiglio
Comunale, quando siano sottoposti ad approvazione, se il Consiglio
non si pronuncia entro 30 gg. dalla convocazione del Consiglio
Comunale. 7. Organi
dell’Azienda sono il Consiglio dell’Amministrazione, il
Presidente ed il Direttore. 8. Le modalità
di nomina e di revoca degli Amministratori, l’Ordinamento e il
funzionamento delle Aziende Speciali, sono disciplinati dal proprio
Statuto e dai regolamenti. 9. Il Presidente è
eletto nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione. 10. Il Direttore è l’organo cui compete
la direzione gestionale dell’Azienda. Viene assunto con
contratto di diritto privato, a seguito di pubblico bando, secondo le
modalità previste dal regolamento. 1 - L’“Istituzione”
è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di
servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia
gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. 2 - Il Consiglio
Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di
particolare autonomia gestionale, costituisce “Istituzioni”
mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di
disciplina dell’organizzazione e dell’attività
dell’Istituzione e previa redazione di apposito piano
tecnico-finanziario dal quale risultino:
a) i costi dei
servizi;
b) le forme di
finanziamento;
c) le dotazioni dei
beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi. 3 - Il regolamento
determina:
a) la dotazione
organica del personale e l’assetto organizzativo
dell’Istituzione;
b) le modalità
di esercizio dell’autonomia gestionale;
c) l’ordinamento
finanziario e contabile;
d) le forme di
vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. 47 4 - Il regolamento
può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di
diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di
professionalità. 5 - Gli indirizzi da
osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della
costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e
del rendiconto consuntivo dell’Istituzione. 6 - Gli organi
dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente ed il Direttore. 7 - Le modalità
di nomina e di revoca degli Amministratori, l’Ordinamento e il
funzionamento delle Aziende Speciali, sono disciplinati dal proprio
Statuto e dai regolamenti. 8 - l regolamento
disciplina altresì le modalità di funzionamento e le
competenze di gestione generale del Consiglio di Amministrazione. 9 - - La gestione economico-finanziaria
dell’Istituzione è soggetta a controllo del collegio dei
revisori dei conti. 1 – I servizi
di carattere imprenditoriale possono essere svolti mediante società
per azioni o a responsabilità limitata, costituite o
partecipate dal Comune anche senza vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
a) quando ricorra
l’opportunità di una gestione in regime di mercato
mediante una struttura dotata di piena autonomia patrimoniale e
gestionale;
b) quando risulti
l’utilità dell’apporto di privati qualificati
sotto il profilo imprenditoriale o finanziario o dell’esperienza
acquisita nel settore, che condividano il rischio di impresa;
c) quando sia
conveniente finanziare quote significative del capitale attraverso il
mercato, anche con la partecipazione degli utenti e dei lavoratori
alla costituzione del capitale medesimo. 2. La proposta di
deliberazione della costituzione della società o della
partecipazione comunale al capitale della medesima è
presentata al consiglio comunale unitamente ad un piano di
fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla
domanda di servizio e sui costi, stabilisce gli oneri a carico del
Comune, stima le entrate previste e determina le condizioni per
l’equilibrio economico della gestione. 3. Nel caso di
costituzione o partecipazione di società a prevalente capitale
pubblico, la selezione dei soci privati deve avere luogo mediante
procedura di evidenza pubblica, tenuto conto dell’eventuale
pluralità di offerte e delle alternative esistenti, previo
parere da richiedere a soggetti di elevata qualificazione
professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari. 4 - Lo statuto
societario stabilisce:
a) il numero dei
componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina
del Comune;
b) le forme di
controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive
dell’Ente locale a cui la società è vincolata
nella sua azione;
c) le modalità
di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
d) la possibilità
di revoca degli amministratori nominati dal Comune, in conformità
a quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 35. 1. Al fine di favorire una migliore qualità
dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi secondo le modalità e le forme
sancite con il regolamento di contabilità.
48 1. Il Consiglio
Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti
pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente
agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto
puramente istituzionale, compresa l’eventuale gestione in
s.p.a. con la Provincia Regionale di Palermo e con i comuni
interessati a realizzare particolari obiettivi.
Art.87 1 - L’attività del Comune, diretta a
conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri
enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti
previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.
1 - Il Comune
promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio
associato di funzioni, individuando anche nuove attività di
comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere
pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed
altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni
con altri enti locali o loro enti strumentali.
2 - Le convenzioni
contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono
approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati.
1 - Nell’ambito
delle direttive impartite dal Consiglio per la definizione e
l’attuazione di opere di interventi e di programmi che
richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione
integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Sindaco
promuove, anche a mezzo di conferenza di servizio, la conclusione di
un accordo di programma con tutte le amministrazioni interessate.
2 - L’accordo
di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l’oggetto
dell’intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento
ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere
procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in
caso di inadempienza delle parti.
3 - Il consenso manifestato dal Sindaco o
dall’Assessore delegato in sede della conferenza di servizio
nella quale si è pervenuti al consenso unanime, è
immediatamente vincolante per l’Amministrazione. Eventuali
modifiche essenziali all’accordo devono essere approvate
all’unanimità. 1 - Per la gestione comune di uno o
più servizi, il Consiglio Comunale promuove la costituzione di
consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia Regionale secondo le
modalità previste dal presente Statuto per le Aziende
speciali.
2 - L’assemblea del consorzio
è costituita dai rappresentanti degli Enti interessati che
partecipano con responsabilità commisurata alla quota di
partecipazione.
3 - Il Comune è rappresentato dal Sindaco o
dall’Assessore delegato. 49 1. Entro sei mesi
dall’approvazione dello Statuto, il Consiglio Comunale effettua
una ricognizione dei propri servizi, al fine di stabilire se convenga
proseguirne l’erogazione e se le forme di gestione in atto
siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti
nelle leggi e nello statuto.
2. Unitamente al
bilancio di previsione il Consiglio Comunale approva, su proposta
della Giunta, un documento contenente le priorità e gli
indirizzi programmatici relativi ai servizi comunali e le indicazioni
per la politica generale delle tariffe non regolamentate da norme di
legge.
3. I responsabili dei
servizi presentano annualmente una relazione tecnica che evidenzi
analiticamente i costi e i ricavi dei servizi stessi. La Giunta, in
base a tale relazione, riferirà annualmente al Consiglio
Comunale, in sede di approvazione di conto consuntivo, sulla gestione
dei servizi stessi e sui risultati raggiunti, in riferimento al
programma annuale. Salvo casi di comprovata necessità, sulla
base dell’esame complessivo dei risultati di gestione, il
Consiglio Comunale provvede a verificare ogni anno la scelta operata.
1. Il Comune con
l’esercizio della propria potestà tributaria e
tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e
dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio
persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria
attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività
con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi
razionali ed efficienti. 2. La Giunta attiva
tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali,
regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il
finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per
la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi
dispongono. 3. Le risorse
acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono
impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del
Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite. 4. Il ricorso al
credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e
spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai
precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal
bilancio senza pregiudicarne l’equilibrio. 1. Il Comune
provvede, nell’ambito delle leggi, all’esercizio della
potestà regolamentare generale per l’acquisizione delle
proprie entrate, stabilita dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27
luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari
per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del
concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità,
equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e
tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun
cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità
contributive. 2. L’istituzione
ed il costante aggiornamento dell’anagrafe tributaria comunale,
riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei
servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire
le finalità di cui al precedente comma. 50 3. I servizi comunali
preposti all’acquisizione delle entrate sono dotati di
strumenti operativi adeguati all’importanza delle loro
funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare
sempre corrispondenti all’evoluzione tecnica in questo settore.
Idonee iniziative per la preparazione e l’aggiornamento del
personale addetto sono programmate d’intesa con lo stesso e con
le organizzazioni sindacali. 4. I servizi devono
assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) acquisizione
all’ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi
erogati e per la sua organizzazione; b) massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti
consentendo e regolarizzando l’uso da parte degli stessi di
comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di
collegamenti informatici; c) tempestiva
informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e
tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante
comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena
consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela
che hanno diritto di utilizzare. 1. I regolamenti
comunali relativi all’esercizio della potestà autonoma
tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio
2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in
particolare, alle seguenti disposizioni: a) informazione del
contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad
assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza
delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi
comunali, sia assicurando la disponibilità presso l’ufficio
tributi e presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico di
materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con
i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più
ampia conoscenza; b) conoscenza degli
atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più
idonee per dare attuazione, nell’ambito della propria attività
tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità
previste dall’art. 6 della legge n. 212/2000; c) chiarezza e
motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel
procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la
più ampia documentazione dei provvedimenti adottati; d) rapporti fra
contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione
per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione,
rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né
interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad
indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il
suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell’ente; e) interpello del
contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel
proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d’interpello
del contribuente dall’art. 11 della legge n. 212 / 2000; f) garante del
contribuente: il Comune istituirà il "Garante del
contribuente", avvalendosi inizialmente del Difensore civico e,
dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al
riguardo. 1.
Con effetto dall’esercizio successivo a quello di approvazione
della presente norma e previo adeguamento del regolamento di
contabilità, la Giunta comunale adotta il sistema di
contabilità 51 economica in conformità all’art. 232 del
Testo Unico n. 267/2000 ed il controllo di gestione di cui agli artt.
196 e 147 del predetto T.U. 1. La revisione
economico-finanziaria della gestione delle risorse del Comune è
affidata ad un collegio di revisori, come prescritto dalle
disposizioni di legge vigente. 2. I componenti sono
scelti, con tre distinte votazioni: a) uno tra gli
iscritti al registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le
funzioni di Presidente del Collegio; b) uno tra gli
iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti; c) uno tra gli
iscritti nell’albo dei Ragionieri. 3. La durata in
carica dei componenti di tale collegio e i casi di revoca sono
stabiliti dalla legge. 4. Per i revisori dei
conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza
previste dall’art. 2399 del codice civile, nonché le
cause di ineleggibilità e compatibilità previste dalla
legge per l’elezione a consigliere comunale. 5. Le funzioni dei
revisori dei conti sono disciplinate dalla legislazione vigente ed
esplicitate dal regolamento di contabilità. 6. Sono altresì
disciplinati dal regolamento di contabilità l’organizzazione
e il funzionamento del collegio. 1. Lo statuto entra
in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio dell’ente e sostituisce integralmente quello vigente
nonché le norme regolamentari diverse o in contrasto con le
norme in esso previste. |
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- A cura di Juan Carlos Ghioldi e il Comune di Bagheria. Foto di Annalisa Nisi.Le informazioni fornite dal Comune di Bagheria sono riprodotte solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, cui solo � dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati n� di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione. |
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